Lavoro agile ed infortunio sul lavoro
L’art. 23 della l. 81/2017 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali, infatti, lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124. Di conseguenza, i lavoratori “agili” devono essere assicurati all'Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, fra le quali rientra - Circ. Inail n. 48 del 2017 - anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali). Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i suddetti lavoratori sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo.
Il lavoratore che svolge il lavoro in modalità “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale. In tale quadro, l’accordo individuale, disciplinato dall’art. 18 della l. 22 maggio 2017, n. 81, si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio–temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. La mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo in ordine ai predetti elementi, nonché in generale a quanto previsto dal citato articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 comporta che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.
I datori di lavoro (privati o pubblici non statali) non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio. Laddove, viceversa, i suindicati datori di lavoro non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Inail, devono produrre apposita denuncia di esercizio, tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Inail, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità agile.
Infine, l’art. 23 della l. 22 maggio 2017, n. 81, dopo aver esteso espressamente la tutela assicurativa Inail al lavoratore “agile” (comma 2), prevede, al comma 3, che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. Se ne deduce che l’art. 23 circoscrive la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell’infortunio in itinere, che viene riconosciuto - Circ. Inail n. 48 del 2017 - solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Lavoro agile e premio assicurativo
La l. 22 maggio 2017, n. 81 individua nel lavoro agile una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa, che comunque comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (d.p.r. 1124/1965). Infatti, lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4, n. 1) del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124. Di conseguenza, il relazione allo specifico rischio, il datore di lavoro dovrà pagare per il lavoratore che esplica l’attività lavorativa in modalità agile il premio assicurativo.
Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. 1124/1965 ed applicato dall'Inail nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione. Coerentemente con la previsione della norma, alla stregua della quale la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue - Circ. Inail n. 48 del 2017 - quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.
D’altro canto, sia per le attività svolte in azienda, sia per quelle svolte al di fuori di tale ambito, gli strumenti tecnologici sono sempre - Circ. Inail n. 48 del 2017 - forniti dal datore di lavoro tenuto a garantirne anche il buon funzionamento e, quindi, a parità di rischio deve necessariamente corrispondere una identica classificazione ai fini tariffari, in attuazione del principio alla stregua del quale il trattamento normativo e retributivo dei lavoratori “agili” rispetto ai loro colleghi operanti in azienda deve essere il medesimo, ivi compresa l’adozione delle norme di sicurezza sul lavoro.
Lavoro agile ed autoliquidazione 2020/2021
Il pagamento del premio assicurativo, all’Inail, da parte del datore di lavoro, soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i lavoratori che svolgono il lavoro in modalità agile, avviene con cadenza annuale e con il meccanismo della autoliquidazione. Sul punto, l’Inail, con l’istruzione operativa n. 15530 del 31 dicembre 2020, ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2020/2021, stabilendo che:
- il termine del 16 febbraio 2021 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata;
- il termine del 16 febbraio 2021 per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, del d.p.r. 1124/1965), con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2021;
- il termine del 1° marzo 2021 per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020.
Il premio di autoliquidazione, anche nel lavoro agile, può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente. Il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2020, pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro, è pari allo 0,59%. Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2020/2021, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate Data scadenza - Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
1 - 16 febbraio 2021 - 16 febbraio 2021 0
2 - 16 maggio 2021 - 17 maggio 2021 0,00143863
3 - 16 agosto 2021 - 20 agosto 2021 0,00292575
4 - 16 novembre 2021 - 16 novembre 2021 0,00441288
Termine di prescrizione del credito dell’Inail verso i datori di lavoro riguardante i premi di assicurazione
La prescrizione del credito dell'Inail verso i datori di lavoro, avente ad oggetto i premi di assicurazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, del d.p.r. 1124/1965, decorre dall'inizio della lavorazione protetta, quanto alla prima rata, e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo, per le rate successive, senza che rilevi la denunzia del datore di lavoro di un'attività diversa rispetto a quella effettivamente svolta; l'art. 2935 c.c., infatti, stabilendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, esclude che possa darsi rilievo agli impedimenti soggettivi, ancorchè determinati dal fatto del debitore, nè è possibile rimettere la decorrenza della prescrizione alla mera volontà del soggetto onerato (Cass. civ., 15858 del 2003). Non può essere dato perciò seguito alla isolata pronuncia della Cass. civ., n. 9114 del 2005, secondo la quale, nel caso in cui il datore di lavoro denunci un'attività diversa, la prescrizione comincerebbe a decorrere dall'emersione della vera attività; la quale introduce una distinzione che la legge non prevede e che si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Occorre risolvere, perciò, la questione nel solco della pronuncia della Cass. sez. un., n. 916 del 1996 che fissa il dies a quo per il pagamento dei premi Inail dal momento in cui cominciano i lavori, per la prima rata, ed il decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo per le rate successive, senza che si possa distinguere se la dichiarazione datoriale sia vera o non vera; nè rimettere l'esordio della prescrizione "alla mera volontà del soggetto onerato, ciò che avviene nel caso in cui la vicenda estintiva inizi soltanto dal giorno in cui il creditore Inail decida di comunicare i suoi accertamenti e calcoli al debitore". In tal senso, anche la Cass. civ., n. 21302 del 2017 secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 dell’art. 2941 c.c., non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento".