La vicenda
Ribaltando la decisione di primo grado, la Corte d’appello di Lecce rigetta l’impugnazione di deliberazioni assembleari condominiali contenenti la decisione di spostare la centrale idrica condominiale (costituita da elettropompa, autoclave e cisterna dell’acqua) dal sottoscala di proprietà esclusiva di uno dei condòmini, dove era stata allocata dal costruttore, al piano di copertura delle scale.
Il giudice di secondo grado esclude che si sia in presenza di innovazione vietata, perciò da assumere col consenso unanime di tutti i condòmini, ritenendo che l’area condominiale di destinazione finale dell’impianto non sia stata sottratta all’uso ed al godimento di ciascun partecipante.
La corte territoriale nega, inoltre, la violazione dell’art. 1108, comma 3, c.c. (che pure richiede il consenso unanime dei condomini), non ravvisando nel deliberato assembleare una implicita rinuncia alla servitù che il condominio esercitava con l’allocazione dell’impianto nel sottoscala di proprietà esclusiva, mancando comunque un atto scritto in tal senso.
Gli originari condòmini attori in primo grado propongono, allora, ricorso per cassazione, ribadendo la tesi della nullità della delibera con la quale l’assemblea – a maggioranza e non con la necessaria (nella loro ottica) unanimità – avrebbe, da un lato, rinunciato ad una parte comune, quale la servitù sul sottoscala occupato con la centrale idrica, e, dall’altro, sottratto comunque beni condominiali (il piano di copertura delle scale) all’uso comune.
La Suprema Corte non condivide la prospettazione dei ricorrenti.
La decisione della Cassazione
Nel caso di specie, è direttamente discendente dalla previsione dell’art. 1117 c.c. la ricomprensione del piano di copertura delle scale tra le parti comuni dell’edificio, mentre la proprietà esclusiva del vano sottoscala è incontestata tra le parti, sicché – non venendo in rilievo l’accertamento della proprietà dei beni in questione, ma ...