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Gli effetti della revoca giudiziale dell’amministratore e il regime dell’impugnazione del relativo decreto

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Condominio

Gli effetti della revoca giudiziale dell’amministratore e il regime dell’impugnazione del relativo decreto

lunedì, 21 dicembre 2020

L’ordinanza n. 23743 del 2020 ribadisce l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art.  111 della Costituzione, contro il decreto della corte d’appello sul reclamo avverso il provvedimento del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio. La Corte coglie altresì l’occasione per fare chiarezza sulla portata del divieto posto all’assemblea condominiale di nominare nuovamente l’amministratore revocato.

Scritto da: Ciafardini Luciano

La vicenda

Un amministratore di condominio propone ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello, che conferma la revoca dall’incarico disposta dal tribunale su iniziativa di una condomina.

Quest’ultima si è determinata ad invocare l’intervento del giudice dopo avere reiteratamente, e sempre invano, richiesto di visionare copia della documentazione contabile condominiale, al fine di estrarne copie, ricevendo rifiuti per “motivi di privacy”.

L’amministratore revocato contesta, nel merito, gli argomenti addotti dalla corte territoriale, che ha fondato la propria decisione anche sui rifiuti opposti dall’amministratore a richieste provenienti da altri condòmini e, comunque, anche su fatti antecedenti alle plurime delibere con le quali l’assemblea dei condòmini lo aveva confermato nell’incarico di amministratore.

La condomina che ha assunto l’iniziativa della revoca resiste con controricorso, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, del provvedimento reso dalla corte d’appello, sulla scorta di un robusto orientamento di legittimità.

Il ricorrente, tuttavia, prova a indurre la Suprema Corte a mutare l’indirizzo consolidato, evidenziando come il provvedimento di revoca dell’amministratore comporti, in realtà, la risoluzione anticipata (e non la mera sospensione) del rapporto esistente tra tutti i condòmini e l’amministratore, collocandosi perciò al di fuori del perimetro della giurisdizione volontaria.

A sostegno della sua tesi, il ricorrente evidenzia, altresì, che l’art. 64 disp. att. c.c. deroga all’art. 1726 c.c., riconoscendo la legittimazione ad agire per la revoca ad un solo condomino, prevedendo, inoltre, la necessità del “contraddittorio” tra ricorrente ed amministratore.

Sottolinea, infine, che l’art. 1129 c.c., comma 13, preclude all’assemblea la possibilità di nominare “nuovamente” l’amministratore. 

Tutte queste considerazioni, nella prospettazione del ricorrente, porterebbero a ravvisare l’incidenza del provvedimento di revoca dell’amministratore su diritti soggettivi, con conseguente esperibilità del ...

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