Il documento interpretativo dell’Amministrazione finanziaria consegue a quanto disposto dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, contenente «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in attuazione della disposizione della legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 7, legge 27 dicembre 2019, n. 160), istitutiva del “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”.
Le nuove misure, introdotte a partire dal 1° luglio 2020, incidono ora sulle operazioni di conguaglio di fine anno che i sostituti d’imposta sono chiamati ad assolvere entro il 31 dicembre 2020.
Il documento di prassi in esame detta delle prime indicazioni rispetto alla disciplina contenuta nel D.L. n. 3/2020.
Ambito applicativo del trattamento integrativo
Il “trattamento integrativo” (art. 1 D.L. n. 3/2020), consistente sostanzialmente nella rimodulazione del bonus IRPEF, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021.
Il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 3/2020 richiede la verifica di tre condizioni per la maturazione del diritto al trattamento integrativo:
1. tipologia di reddito prodotto;
2. sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;
3. importo del reddito complessivo.
I beneficiari potenziali del trattamento integrativo sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente e dai ...