Soggetti che devono effettuare il conguaglio di fine anno
Sono tenuti ad effettuare il conguaglio i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 o redditi ad essi assimilati di cui all’art. 50, comma 1 del Tuir, quali, ad esempio, redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale etc.
Redditi da includere nel conguaglio
In sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto deve includere:
• Indipendentemente dalla richiesta del sostituito, i redditi di lavoro dipendente e o assimilato da lui stesso corrisposti nel periodo d’imposta, anche se relativi a più rapporti.
• A richiesta del sostituito, i redditi di lavoro dipendente e o assimilato corrisposti da altri sostituti. In questo caso, il lavoratore deve chiedere espressamente al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti, consegnando al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti.
Quote di retribuzione totalmente o parzialmente esenti
Una delle verifiche da effettuare in sede di conguaglio è relativa alla presenza di quote di retribuzioni che non concorrono o concorrono parzialmente a formare il reddito, come definite dall’art. 51 del Tuir.
Retribuzione in natura
Una novità del conguaglio 2020 è rappresentata dall’innalzamento della soglia prevista dall’art. 51, comma 3 del Tuir che, per ...