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Il conguaglio fiscale 2020

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Lavoro

Il conguaglio fiscale 2020

lunedì, 14 dicembre 2020

Il vero periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta è l’anno solare e quindi la tassazione definitiva deve essere effettuata sulla base del reddito effettivamente percepito nell’arco del suddetto anno. Tale procedimento, denominato “conguaglio”, deve essere operato in ogni caso alla fine dell’anno (conguaglio di fine anno) o alla cessazione del rapporto (conguaglio di fine rapporto). Per quanto riguarda il conguaglio di fine anno le operazioni devono concludersi entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo. Di seguito si riepilogano alcune regole generali per effettuare tale adempimento, nonché le principali novità relative all’anno 2020. 

Scritto da: Gerbaldi Alessandra

Soggetti che devono effettuare il conguaglio di fine anno

Sono tenuti ad effettuare il conguaglio i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 o redditi ad essi assimilati di cui all’art. 50, comma 1 del Tuir, quali, ad esempio, redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale etc.

Redditi da includere nel conguaglio

In sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto deve includere:

• Indipendentemente dalla richiesta del sostituito, i redditi di lavoro dipendente e o assimilato da lui stesso corrisposti nel periodo d’imposta, anche se relativi a più rapporti. 

• A richiesta del sostituito, i redditi di lavoro dipendente e o assimilato corrisposti da altri sostituti. In questo caso, il lavoratore deve chiedere espressamente al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti, consegnando al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti.

 Quote di retribuzione totalmente o parzialmente esenti

Una delle verifiche da effettuare in sede di conguaglio è relativa alla presenza di quote di retribuzioni che non concorrono o concorrono parzialmente a formare il reddito, come definite dall’art. 51 del Tuir.

Retribuzione in natura

Una novità del conguaglio 2020 è rappresentata dall’innalzamento della soglia prevista dall’art. 51, comma 3 del Tuir che, per ...

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