In una recente voce di Enciclopedia, con riferimento ai criteri legali determinativi della competenza per materia del Giudice di pace, si è osservato che vi si coglie “implicito un giudizio di inadeguatezza” nei confronti della cd. “giustizia minore”.
Si tratta ovviamente di un’opinione che, per quel che vale, chi Vi parla condivide pienamente, nel senso che il legislatore del codice di rito – nel disciplinare la materia – appare animato da una sorta di diffidenza nei confronti dell’Ufficio Giudiziario destinatario di tali regole.
E tuttavia, a prescindere dai profili di politica del diritto, che si presentano sempre suscettibili di essere messi in discussione e soprattutto di essere orientati e finalizzati de jure condendo, è invece certo che il medesimo legislatore nel disegnare i confini della competenza esclusiva del G. di P., abbia mostrato, per usare un eufemismo, mano assai poco felice.
Prenderò in considerazione, a mero titolo esemplificativo, solo alcune tra le ipotesi in cui si esplica tale competenza: segnatamente le cause in materia di apposizione dei termini, quelle relative alla misura ed alle modalità dell’uso dei servizi di condominio di case, ed infine quelle che riguardano i “rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità”.
Avverto subito che i rilievi che seguiranno tengono conto anche delle modifiche apportate all’art. 7 3° comma, nn. 1 e 2 c. p. c. dal D. Lgs. 116 del 2017, la cui entrata in vigore, in parte qua, è stata fissata però per il 31 ottobre 2025.
Già una prima approssimazione alle previsioni che qui interessano suscita due osservazioni di carattere generale.
Si può constatare infatti, ...