Brevi cenni sul fatto.
Una società, sul presupposto che il proprio fondo fosse intercluso, conveniva in giudizio alcuni condomìni e i condòmini che ne fanno parte, domandando la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, luce, acqua, gas, linee telefoniche e scarichi fognari su un tratto di strada compreso tra i condomìni convenuti.
In primo grado la domanda venne accolta, mentre in secondo grado venivano rigettate le eccezioni dei condomìni; tra i motivi del ricorso per Cassazione promosso, essi lamentavano, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva dell’amministratore.
La Cassazione, con la pronuncia in commento, ritiene fondato detto motivo.
Poteri e legittimazione dell’amministratore: il tema al confronto con la domanda di costituzione del diritto di servitù.
La pronuncia in commento arricchisce il problema, sempre delicato, della esatta ricostruzione dei poteri, e conseguentemente della legittimazione processuale, dell’amministratore di condominio, con notevoli ricadute anzitutto sull’andamento del processo, stante la delicatezza del connesso tema dell’integrità del contraddittorio qualora nel caso di specie non sia stato rispettato il litisconsorzio necessario.
Si tratta di un tema che deve essere analizzato anche da un punto di vista casistico, particolarmente utile per coloro che operano, anzitutto, prima e al di fuori del processo.
La Corte, difatti, sottolinea come la “legittimazione passiva dell'amministratore di condominio per "qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio", ex art. 1131, comma 2, c.c. (come peraltro delineata in Cass. Sez. U, 06/08/2010, n. 18331), non concerne comunque le domande incidenti sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale (arg. anche da ...