La deroga e le società interessate
La Bozza analizza il contenuto e la portata dell’articolo 38-quater, 2° comma, della Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto Rilancio). Il citato comma ha stabilito che: “Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.
Come è agevole desumere, la norma, riportata testualmente, ha introdotto una facoltà di deroga riguardo al rispetto del cosiddetto principio di “continuità aziendale” in sede di redazione del bilancio d’esercizio.
Concretamente, la norma riconosce che, in presenza di determinate circostanze causate dall’emergenza sanitaria in corso, possono essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale; ciò non altera, comunque, il quadro normativo concernente le informazioni da fornire nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.
Basandosi sul presupposto della temporaneità della pandemia in corso, l’OIC ritiene che lo scopo della norma è quello di evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli riguardanti la prospettiva della continuità aziendale, “possa enfatizzare (con evidenti conseguenze pro-cicliche) gli effetti negativi che l’emergenza in atto sta comportando”.
Dal punto di vista operativo, possono fruire di tale deroga soltanto le società che applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali, per la redazione del loro bilancio ordinario; sono escluse le società che utilizzano i principi contabili internazionali. Tale facoltà può riguardare, secondo la Bozza, anche il bilancio consolidato redatto dalla società capogruppo che si è avvalsa della deroga, in sede di redazione del proprio bilancio d’esercizio.
La Bozza precisa che tale deroga può essere utilizzata con riferimento ai bilanci d’esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (come nel caso dei bilanci che chiudono al 30 giugno 2020) e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (come nel caso dei bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).
La fruizione della deroga
Nei bilanci degli esercizi, riguardanti i periodi sopra individuati, la società potrà avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (quale quello relativo all’esercizio 2019) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 del Principio OIC 11 “Finalità e postulati d’esercizio”.
Secondo i citati paragrafi, il rispetto del principio della “continuità aziendale” comporta che la valutazione delle voci di bilancio tenga conto del fatto che “l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.
Operativamente, nella fase di preparazione del bilancio, può rivelarsi necessario effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Qualora, a seguito di tale valutazione prospettica, emergano significative incertezze in relazione a tale capacità, la Nota Integrativa dovrà chiaramente fornire le informazioni relative ai fattori di rischio e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre dovranno essere illustrate le ragioni che inducono a ritenere significative le incertezze esposte e le conseguenze che esse possono avere sulla continuità aziendale.
Qualora, ricorrendone i presupposti, nella redazione del bilancio dell’esercizio precedente, la società si sia avvalsa della deroga prevista dal comma 1 del citato articolo 38-quater o della deroga prevista dall’articolo 7 della Legge n.40 del 5 giugno 2020, in vigore fino al 18 luglio 2020, è possibile continuare a fruire della deroga. Non è invece possibile invocare la deroga se, nel precedente bilancio approvato, la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 del predetto Principio OIC 11.
Secondo tali paragrafi, nel caso in cui la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito induca la direzione aziendale a ritenere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ancorché non si siano ancora accertate cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci di bilancio deve essere ugualmente fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, “tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società” (paragrafo 23).
Allorquando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, venga accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio deve essere redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, applicando i criteri di funzionamento, così come previsti dal predetto paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale; “ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio” (paragrafo 24).
In conformità alle prescrizioni contenute nel Principio OIC 11, nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio va redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei citati paragrafi 23 e 24 e del paragrafo 59 c) del Principio OIC 29, riguardante i fatti successivi alla data di chiusura del bilancio che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.
Le informazioni da fornire nella Nota Integrativa
Le società che si avvalgono della deroga in questione devono fornire nella Nota Integrativa, in relazione ai criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, adeguate informazioni in conformità a quanto previsto dal punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione, ivi comprese le informazioni concernenti gli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.
In buona sostanza, nella fase di preparazione del bilancio, le società che si avvalgono della deroga devono descrivere nella Nota Integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Il bilancio deve, in ogni caso, assicurare una concreta e corretta informativa nei confronti dei terzi, fornendo un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.
Pertanto, dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, nella Nota Integrativa dovranno essere descritte tali circostanze e indicati, per quanto ragionevolmente possibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero provocare sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
In conclusione, facciamo presente che i destinatari dell’esaminata Bozza possono inviare i propri commenti entro il 30 novembre 2020 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.