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Compravendita immobiliare e clausola relativa al pagamento dei lavori condominiali

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Condominio

Compravendita immobiliare e clausola relativa al pagamento dei lavori condominiali

lunedì, 16 novembre 2020

La Cass. civ., 11 settembre 2020, n. 18921 ha affrontato il caso di una clausola inserita in un contratto di compravendita di un immobile, relativa alle spese condominiali e in particolare al pagamento delle spese per lavori straordinari.

Scritto da: Mascia Alberto

Il fatto

Un immobile veniva promesso in vendita dal promittente venditore al promissario acquirente mediante preliminare di compravendita del 10 marzo 2000. All’interno dello stesso era contenuta apposita clausola che faceva decorrere, a partire da tale data, gli effetti attivi e passivi in capo al predetto acquirente, contestualmente al possesso a titolo precario dell’immobile in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava. In tale clausola veniva specificato che a partire dalla suddetta data erano a totale carico della parte acquirente tutte le spese condominiali, restando a carico della venditrice quelle precedenti. L’acquisto dell’immobile veniva perfezionato con contratto definitivo in data 20 giugno 2020. Sul predetto contratto di compravendita e, nello specifico, sull’interpretazione della clausola appena citata nasceva un contrasto tra le parti proprio in merito al pagamento dei lavori straordinari. Contrasto che sfociava in un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dal Condominio, nel cui complesso si trovava l’immobile, nei confronti dell’acquirente, divenuta proprietaria dell’immobile stesso, per il pagamento di una determinata somma a titolo di pagamento dei lavori straordinari sulle parti comuni dell’edificio. A tale ricorso seguiva l’opposizione della stessa acquirente, che proponeva la domanda di manleva. Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione proposta dall’acquirente e condannava la venditrice, già proprietaria dell’immobile venduto, a tenere indenne l’acquirente opponente e pagare le spese dei lavori straordinari. Il Tribunale, in particolare, riteneva che la clausola innanzi citata, nella parte relativa alle spese per lavori straordinari, andasse interpretata nel senso che tutte le spese deliberate prima del trasferimento della proprietà, pur se maturate dopo la data del 10 marzo 2000, fossero a carico della venditrice. La sentenza del Tribunale veniva impugnata in Corte di Appello, che ribaltava la medesima sentenza e riteneva che l’interpretazione fornita dal giudice di primo grado avesse reso la previsione ...

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