Il fatto
Il condominio agiva in via monitoria per il recupero di spese di riscaldamento addebitate al condomino distaccatosi, sull’assunto che l’assemblea non avesse autorizzato il distacco peraltro vietato dal Regolamento di condominio. Avverso la sentenza che rigettava l’opposizione, il soccombente condòmino interponeva appello, subendo un’ulteriore sconfitta. La Corte d’appello di Torino, infatti, ribadiva che, ai sensi del Regolamento, il condòmino avesse l’obbligo di usare il riscaldamento centralizzato e che infatti l’assemblea avesse vietato il distacco anche revocando ogni eventuale pregressa autorizzazione; la Corte riferiva altresì in motivazione che l’interessato non avrebbe neppure assolto all’onere probatorio di documentare l’assenza di squilibri termini o di gestione conseguenti al distacco e comunque tale prova si presentasse nella specie non più ipotizzabile, giacché in sede di sostituzione della caldaia l’unità immobiliare in questione non veniva collegata all’impianto.
La questione approda quindi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che, in accoglimento di uno dei motivi di ricorso sollevati, cassa in parte qua la sentenza fissando per il giudice del rinvio i principi ai quali uniformarsi in punto di divieto di distacco e in tema di spese addebitabili al condomino laddove, come nella fattispecie, non si verta in tema di distacco quanto di mancato definitivo allaccio all’impianto.
Il divieto di distacco previsto dal Regolamento
Evidenzia il Supremo Collegio come la Corte d’appello di Torino sia caduta in errore decidendo la questione devolutale in punto di divieto al distacco in difformità dall’indirizzo giurisprudenziale consolidato in merito e formatosi persino prima dell’entrata in vigore del novellato art. 1118 c.c. comma 4 introdotto dalla legge n. 2020 del 2012 che positivizza il diritto al distacco.
In forza di tale orientamento il distacco dall’impianto centralizzato è un diritto inderogabile del condòmino per esercitare il quale non ...