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È legittima la delibera che costituisce un fondo speciale per la gestione successiva

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Condominio

È legittima la delibera che costituisce un fondo speciale per la gestione successiva

giovedì, 29 ottobre 2020

La sentenza 25 giugno 2020 n. 12638 della Corte di Cassazione ha precisato che rientra fra i poteri dell’assemblea condominiale deliberare il versamento di una rata provvisoria di acconto, parametrata a quelle del preventivo della gestione in corso e precedentemente approvato, onde far fronte a esigenze di gestione incombenti e rilevanti.

Scritto da: Ginesi Massimo

La recente sentenza Cass. civ. II, 25 giugno 2020, n. 12638, ha preso in esame l’impugnativa della delibera assembleare istitutiva di un fondo speciale. La domanda, proposta da due condomini, era stata respinta in entrambi i gradi di merito. 

Il tema affrontato ha ampi risvolti interpretativi e apre significativi spazi verso l’istituzione di fondi cassa ad hoc, per i quali già in precedenza la Suprema Corte - seppur in via di obiter dictum - si era espressa favorevolmente con particolare riguardo al tema della morosità (Cass. civ. II, ord. 20 maggio 2019 n. 13505), situazione peculiare che - alla luce delle modifiche introdotte dalla novella del 2012  all’art. 63 disp.att. c.c. e alla responsabilità sussidiaria dei condomini virtuosi - vede rivivere la giurisprudenza (Cass. civ. II, 5 maggio 2001 n. 13631)  antecedente alle sezioni unite n. 9148/2008.

La pronuncia in commento riconosce invece il potere dell’assemblea di autorizzare l’amministratore - in attesa della approvazione del bilancio preventivo - a richiedere pagamenti provvisori per una causa specifica, con riserva di successivo conguaglio in sede di approvazione del rendiconto, richiesta che è stata parametrata sul precedente bilancio approvato e in funzione delle quote millesimali di ciascun condomino, al fine di costituire una scorta di liquidità con cui far fronte a spese straordinarie necessarie alla gestione delle parti comuni.

La corte richiama giurisprudenza di legittimità che già aveva affermato tali principi (Cass. civ. II, 23 febbraio 2017 n. 4679, provvedimento assi singolarmente reso fra le stesse parti e relativo ad altra delibera assunta nello stesso condominio; più risalente, ma di identico contenuto, Cass. civ. II, 27 marzo 2003 n. 4531).

Sulla scorta delle numerose (e infondate) censure svolte dai ricorrenti, il giudice di legittimità sottolinea - in ...

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