Il fatto
Un condomino proponeva opposizione al precetto, notificatogli in quanto titolare della quota millesimale nel condominio debitore, nei cui confronti era stato emesso decreto ingiuntivo.
Il condominio sosteneva la propria estraneità all’obbligazione, in quanto il debito condominiale sarebbe sorto in epoca antecedente all’acquisto dell’appartamento, ovvero prima che diventasse condomino.
Il Tribunale di Castellammare di Stabia accoglieva l’opposizione; viceversa, la Corte di appello di Napoli riformava la sentenza di primo grado, ritenendo il condomino obbligato ai sensi dell’art. 1104, co. 3, c.c., per il quale il cessionario è vincolato in solido con il cedente per i contributi da questo dovuti e non versati.
Tale norma, rubricata “obblighi dei partecipanti”, è dettata in tema di comunione e sarebbe applicabile anche alla materia condominiale, in ragione del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c.
La soluzione a cui giungeva la Corte partenopea tutela il terzo creditore, che argomentando altrimenti sarebbe gravato dal’onere di accertare l’identità dei componenti del condominio al momento della contrazione del vincolo obbligatorio.
Il ricorso in Cassazione proposto dal condomino veniva ritenuto fondato.
L’art. 1104 c.c. nella interpretazione della Corte di legittimità.
Nella pronuncia in commento, la Corte di legittimità non condivide la tesi sposata dalla Corte di merito in relazione al significato da attribuire all’art. 1104 c.c., ovvero la norma secondo la quale ogni partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune.
La Corte partenopea valorizza, in particolare, l’ultimo comma della norma citata, per il quale il cessionario del partecipante, in relazione ai contributi dovuti e non versati, è vincolato da un rapporto solidale con il proprio cedente; applicando tale norma alla materia condominiale, la Corte di merito ha ritenuto che ...