L’esenzione imu nel decreto rilancio e nel decreto agosto
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2020, n. 77, contiene l’art. 177 dedicato alle esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico.
La legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (c.d. Decreto Agosto), al fine di sostenere economicamente gli operatori del settore turistico e dello spettacolo, amplia, sia sotto l’aspetto temporale sia per quanto riguarda l’ambito soggettivo, le agevolazioni in materia di IMU già riconosciute dal Decreto Rilancio (art. 78).
Inoltre, la legge n. 126/2020 contiene norme di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole attraverso l'estensione di alcune agevolazioni IMU (art. 78-bis).
L’esenzione dalla prima rata IMU nel Decreto Rilancio
La legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020, interviene sull’esenzione dall’IMU prevista per sostenere le imprese del settore turistico alberghiero.
Occorre però ricordare che in tema di esenzione IMU era già intervenuto l’art. 177 del Decreto Rilancio, il quale al comma 1, lett. b), in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, aveva previsto per l’anno 2020 l’esenzione della prima rata IMU, in scadenza giugno 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (relativa ad alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.
Per godere dell’agevolazione era espressamente richiesto che i proprietari degli fossero anche gestori delle attività ivi esercitate, con l’evidente fine di dare supporto agli operatori del settore turistico direttamente interessati dal calo dei turisti.
La stessa disposizione aveva anche previsto la non debenza della prima rata dell'IMU di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2020, ha riscritto la disciplina IMU con decorrenza dal 2020, incorporando la TASI.
A questo proposito, una menzione particolare merita la possibilità di differimento del termine di versamento dell'IMU, alla luce della disamina sistematica del quadro
normativo che disciplina tale tributo. In merito, occorre innanzitutto richiamare il comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 il quale stabilisce che in deroga all'art. 52 (“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fermo restando, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. L’esenzione, come sopra detto, vale soltanto per l’anno 2020.
E’ specificato le disposizioni esentative del comma 1 dell’art. 78 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Esenzione della seconda rata IMU nel Decreto Agosto
Un secondo intervento è arrivato con il D.L. n. 104/2020 il quale, stante il perdurare degli impatti epidemiologici da Covid-19 sul settore del turismo, ha riproposto l’agevolazione già prevista per l’acconto IMU anche con riferimento al saldo del tributo.
Pertanto, per effetto delle disposizioni contenute all’art. 78 del D.L. n. 104/2020, i proprietari delle categorie degli immobili suindicati, purché gestori delle relative attività, potranno godere dell’esenzione IMU anche con riferimento al versamento il prossimo 16 dicembre 2020.
In particolare, la norma ha soppresso il versamento dovuto per:
1) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché per immobili degli stabilimenti termali;
2) alberghi (immobili rientranti nella categoria catastale D/2) e relative pertinenze, per immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Con riferimento a questi immobili, l'esenzione relativa alle pertinenze si applica anche con riferimento alla prima rata IMU per il 2020 alla medesima condizione della coincidenza tra proprietà e gestione;
3) immobili rientranti nella categoria catastale D (fra cui alberghi e teatri) in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
4) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 (tra cui teatri e cinema) destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per questi immobili, è soppresso il versamento dell'IMU anche in relazione agli anni 2021 e 2022;
5) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Anche in questa fattispecie è specificato che le relative disposizioni esentative si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Immobili esenti IMU per gli anni 2021-2022
Mentre la seconda rata dell'IMU non è dovuta per l'anno 2020 (al pari della prima rata), il comma 3 dell’art. 78 del D.L. n. 104/2020 prevede che per gli immobili di cui al comma 1, lettera d), non è dovuta l’IMU per gli anni 2021 e 2022.
Trattasi degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sempre che ci sia coincidenza tra proprietari e gestori delle attività.
Trattandosi di un aiuto di Stato, l’efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Agevolazioni in agricoltura
In sede di conversione del Decreto Agosto, è stato aggiunto dalla legge n. 126/2020l’art. 78-bis, che riporta alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia IMU.
Tali norme di interpretazione autentica di norme agevolative rispettano il criterio di cui all’art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), in base al quale l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
In particolare, con il comma 1, l’art. 78-bis estende anche ai periodi di imposta precedenti il 2018 la disposizione in base alla quale “i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente” (art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
In secondo luogo (art. 78-bis, comma 2), viene estesa anche ai tributi locali la norma agevolativa in base alla quale “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare” (art. 9, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228).
Infine, si considerano coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola (art. 78-bis, comma 3).