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Il litisconsorzio necessario tra i condomini che impugnano la stessa delibera assembleare (quando una parte è per sempre...)

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Condominio

Il litisconsorzio necessario tra i condomini che impugnano la stessa delibera assembleare (quando una parte è per sempre...)

mercoledì, 14 ottobre 2020

Cass., 18 settembre 2020, n. 19608 chiarisce che, nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., si determina una situazione di litisconsorzio processuale fra i condomini che siano stati parte del giudizio di primo grado, con conseguente applicazione, in sede di impugnazione, della disciplina ex art. 331 cod. proc. civ. 

Scritto da: Chiesi Gian Andrea

1. L'assemblea di condominio: l'organo gestorio per eccellenza. 

La vita del condominio è segnata dalla coesistenza di diversi organi gestori: a) l'amministratore - se ed ove nominato - nei limiti delle attribuzioni conferitegli dalla legge o di quelle, maggiori, conferitegli dal regolamento ovvero dall'assemblea (cfr. gli artt. 1130 e 1131 c.c.) ovvero, ancora, nei casi di lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente e rispetto ai quali non intervenga una previa delibera assembleare (cfr. l'art. 1135 c.c.); b) il singolo condomino che sia stato autorizzato dall'amministratore ovvero dall'assemblea alla gestione delle parti comuni o che, in mancanza di tale autorizzazione, vi abbia provveduto per ragioni di urgenza (cfr. l'art. 1134 c.c.); c) l'autorità giudiziaria ordinaria, cui ciascun condomino può ricorrere non già per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni (Cass., 28 agosto 2020, n. 18038) quanto, piuttosto, per un intervento sostitutivo allorché non si prendano i "provvedimenti necessari" per l'amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non venga eseguita (cfr. l'art. 1105, comma 4, c.c.); d) l'assemblea, organo "sovrano" nell'amministrazione condominiale, siccome dotata di un generale e residuale potere in tale ambito, con l'unico limite "esterno" ravvisabile nel divieto di interferire sui diritti individuali dei singoli condomini (cfr. infra). 

L'art. 1135 c.c. demanda alla competenza assembleare, infatti, molteplici attività quali (1) la conferma dell'amministratore e la determinazione del suo compenso, (2) l'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa ripartizione tra i condomini, (3) l'approvazione del rendiconto annuale, (4) l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, costituendo, ove occorra, un fondo speciale, (5) l'autorizzazione all'amministratore per partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di ...

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