La vicenda processuale
Il condomino ha impugnato la decisione di approvazione del bilancio condominiale sostenendo di non essere stato messo in condizione di valutare la correttezza dei dati inseriti nel bilancio proposto dall’amministratore e poi approvato perché gli era stato rifiutato l’accesso alla consultazione della documentazione condominiale preventivamente alla convocazione dell’assemblea stessa, motivo per cui non si era neanche presentato in sede assembleare (rinunciando di fatto a contestate in quella sede le proprie doglianze). Il 1°grado si conclude con la sentenza del Tribunale di Trapani del 27 maggio 2014 che respinge l’impugnativa. Viene proposto appello che si conclude con la sentenza del 6 agosto 2018 n. 1633/2018 che respinge l’appello confermando la sentenza di 1° grado. Alla fine, si ricorre presso la Suprema Corte con due motivi di impugnativa: il primo per lesione del diritto di accesso/consultazione alla documentazione condominiale, il secondo lamenta la non chiarezza e quindi la non intellegibilità del rendiconto condominiale approvato dall’assemblea di condominio.
Il Supremo Collegio tratta congiuntamente i due motivi che vengono respinti con la conferma che i bilanci condominiali possono essere redatti senza forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo sufficiente che sia idonea a rendere intellegibile ai condòmini le voci di entrata e di uscita (Cass. n.1405/07 - Cass. n. 9099/00 - Cass. n. 3747/94). Ora questa sentenza offre lo spunto per una disanima del rendiconto/bilancio condominiale.
Il rendiconto condominiale
L’amministratore di condominio ai sensi dell’art. 1130 c.c. ha il dovere di “rendere il conto della sua gestione” affinché il condomino possa esercitare (per tutte ex plurimus Cass. 864/96) il suo diritto di controllo sull’operato dell’amministratore stesso (ratio legis della norma). La giustificazione di questo adempimento si trova nel ...