IL CASO AFFRONTATO DA TRIB. MI, SEZ. LAV., 14 LUGLIO 2020, N. 748, DOTT.SSA CAPELLI.
Il ricorrente impugnava davanti all’autorità giudiziaria il licenziamento comminato per giusta causa da un’azienda di trasporti. Tale licenziamento era conseguente una sentenza penale di condanna del lavoratore per stalking a danno di una signora; stalking avvenuto anche durante l’orario di lavoro e con i mezzi aziendali. Tra i motivi del ricorso vi era la tardività della contestazione disciplinare perché consegnata soltanto dopo alcuni anni dai fatti sui quali si fondava il successivo licenziamento.
La parte convenuta si costituiva in giudizio e contestava le domande avversarie. In particolare sulla tardività della contestazione rilevava che era stata attesa la definitività del procedimento penale per avere ragionevole certezza dei fatti addebitati.
Il Tribunale, con riferimento alla domanda sopra indicata ed introitata con il rito Fornero, rigettava prima il ricorso e successivamente anche la conseguente opposizione. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità, il giudice si pronunciava ritenendo il comportamento datoriale maggiormente tutelante per il lavoratore e proporzionata la sanzione irrogata.
Tale pronuncia affronta un tema particolarmente sentito, soprattutto dai datori di lavoro quando devono attivare un procedimento disciplinare: poiché la contestazione deve essere inviata nella “immediatezza” dei fatti, è necessario di volta in volta individuare il momento temporale oltre il quale la contestazione rischia di essere tardiva.
LA SENTENZA.
Nella parte motivazionale della sentenza si legge: «ratio del principio di immediatezza è quello di garantire il diritto di difesa al lavoratore. Tale principio deve essere inteso in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al ...