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Detrazioni fiscali: è necessario il pagamento delle spese effettuate anche se ratificate successivamente dall’assemblea

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Condominio

Detrazioni fiscali: è necessario il pagamento delle spese effettuate anche se ratificate successivamente dall’assemblea

mercoledì, 30 settembre 2020

Con l’ordinanza 8 giugno 2020, n. 10845/2020, la Corte di cassazione si sofferma sulla disciplina delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello specifico caso in cui il condominio effettui lavori di ristrutturazione, le cui spese vengano approvate ex post dall’assemblea condominiale

Scritto da: Martino Andrea

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con ordinanza dell’8 giugno 2020, n. 10845/2020.

Nel caso in commento la Corte esamina il tema delle detrazioni fiscali e degli adempimenti previsti dalla legge per ottenerli, nella specifica ipotesi in cui il Condominio abbia effettuato lavori di ristrutturazione e di rifacimento della facciata condominiale, le cui spese venivano inizialmente assunte da singoli condomini e, successivamente, ratificate dall’assemblea condominiale. 

La controversia traeva origine dal decreto ingiuntivo proposto da un Condominio nei confronti di un condomino a seguito del dedotto mancato pagamento delle suddette spese relative ai lavori di rifacimento della facciata condominiale. Contro tale decreto proponeva opposizione il condomino, ritenendo che, in mancanza di una preventiva delibera autorizzativa,  le spese dovevano imputarsi solo ai condomini che avevano deciso di effettuare i lavori; dopo aver vinto in primo grado,  questo veniva, però,  condannato dalla Corte d'Appello, la quale riteneva che fosse stata raggiunta la prova della imputabilità al Condominio della spesa per il rifacimento della facciata condominiale, in quanto, seppur il contratto d'appalto aveva inizialmente visto come committenti alcuni singoli condomini, successivamente era stato nominato un amministratore del Condominio che aveva curato l'esecuzione del rapporto con l'impresa incaricata.

Ed, infatti, osservava la Corte di Appello di Messina, le opere di manutenzione straordinaria della facciata erano comunque essenziali e necessarie, per lo stato in cui versava la stessa, sicché era da considerarsi legittima la successiva delibera dell'assemblea, volta a ripartire le relative spese, benché l'intervento non fosse stato inizialmente approvato collegialmente (la legittimità di tale delibera veniva ricavata anche dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Messina, che aveva rigettato l'impugnativa della stessa). La Corte di Appello di Messina riteneva, quindi, infondata anche la domanda riconvenzionale risarcitoria della condomina proposta per la mancata fruizione dei ...

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