Dati del processo
Nella vicenda in oggetto, una condomina, contestando i lavori deliberati in assenza di nomina di un amministratore di Condominio e relativi alla facciata dell’edificio, si opponeva all’ingiunzione di pagamento delle spese deliberate in una assemblea priva di amministratore e quindi assunte solo da alcuni condomini. Chiedeva altresì risarcimento per la perdita delle detrazioni fiscali.
In giudizio, la Corte d'Appello ha accolto l’opposizione del Condominio ritenendo raggiunta la prova dell’imputabilità all’appellante della spesa del rifacimento della facciata condominiale, in quanto, seppure nel contratto d'appalto figuravano inizialmente come committenti alcuni singoli condomini, di seguito era stato nominato un amministratore che aveva curato l'esecuzione del rapporto con l'impresa incaricata. Il giudice di merito aveva comunque ritenuto i lavori di manutenzione straordinaria della facciata essenziali e necessari, cosicché era legittima la delibera dell'assemblea del 26 settembre 2006, volta a ripartire le relative spese, nonostante l'intervento non fosse stato inizialmente approvato collegialmente. La legittimità di tale delibera veniva ricavata anche dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'impugnativa della stessa. La domanda riconvenzionale risarcitoria della condomina per la mancata fruizione dei benefici fiscali viene quindi ritenuta infondata, dovendo la condomina imputare a sé stessa il ritardo nella partecipazione alle spese di riparazione e la conseguente impossibilità di documentarle.
Nel conseguente ricorso per Cassazione la condomina deduce violazione degli artt. 1130, 1131 e 1135 c.c., perché le fatture prodotte in giudizio erano prove contrarie alla imputabilità della spesa di manutenzione della facciata al Condominio stesso, e la Corte d’appello non lo aveva evidenziato. Le fatture erano intestate al Condominio anche se il pagamento proveniva solo da alcuni condomini e non dall’amministratore (che all’epoca non era stato ancora nominato). Quindi l’assemblea del 29 giugno 2006 avrebbe ratificato le spese ...