Con l’art. 8, comma 5, del Decreto semplificazioni (DL n. 76/2020), convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, è stata confermata un’importante quanto discutibile integrazione al nuovo Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016), segnatamente all’art. 80, comma 4, rubricato “motivi di esclusione”.
La nuova disposizione in commento riconosce una prerogativa esclusiva a favore della stazione appaltante: la possibilità di escludere discrezionalmente gli operatori economici dalle procedure di gara, nel caso in cui venga a conoscenza e sia in ogni caso in grado di dimostrare che l’impresa proponente abbia commesso gravi violazioni e non abbia ottemperato agli obblighi fiscali, intesi come pagamento di imposte e tasse, o all’assolvimento dei contributi previdenziali. A destare tuttavia maggior sconforto sono i requisiti, oggi non più particolarmente significativi, richiesti ai fini dell’esclusione.
Anzitutto, non sarà più necessario un provvedimento definitivo per constatare l’inadempimento agli obblighi di pagamento dei tributi e contributivi. Infatti, sino all’intervento del citato Decreto, gli operatori economici potevano essere esclusi dalle procedure di gara pubblica solo in caso di irregolarità fiscali “gravi e definitivamente accertate”, quindi o con un atto impositivo non più impugnabile ovvero con una sentenza di condanna con effetto di giudicato. Con l’aggiunta della nuova disposizione, non è più richiesta la definitività del provvedimento impositivo: né, quindi, un accertamento divenuto inoppugnabile per decorrenza dei termini di proposizione del ricorso giudiziale, né, tantomeno, una sentenza con efficacia di giudicato che attesti la debenza del contribuente. Sarà, piuttosto, sufficiente una contestazione dell’Amministrazione finanziaria, non necessariamente contenuta in un provvedimento impositivo, quindi anche semplicemente constatata il un processo verbale. In sostanza, diventa possibile escludere imprese con debiti ancora provvisori o addirittura pendenti in giudizio.
Il secondo requisito richiesto dalla norma ai fini dell’esclusione dalla procedura è quello della quantificazione del debito per ...