1. L’autonomia privata e il regolamento di condominio
La recentissima sentenza della Corte di legittimità – con l’autorevole relatore Antonio Scarpa (Cass., 28 agosto 2020, n. 18038) – offre l’occasione per provare a dissolvere alcune perplessità con le quali gli interpreti si sono dovuti confrontare in margine alla possibile richiesta, da parte di un condomino, di un regolamento di condominio all’autorità giudiziaria. Invero, il combinato disposto degli artt. 1105, comma 4, e 1138, comma 2, c.c. pone l’interrogativo inerente all’ammissibilità di un regolamento di condominio di matrice giudiziale, in presenza di un’espressa disposizione che ne prevede l’obbligatorietà nel caso in cui i condomini siano superiori a dieci (per le precisazioni in merito al computo del ‘dieci’ e, quindi, se riferirlo ai soggetti o alle unità immobiliari autonome presenti nel fabbricato cfr., F. Ruscello, I regolamenti di condominio, in Il condominio negli edifici e comunione, a cura di M. Basile, in Tratt. dir. reali, diretto da A. Gambaro e U. Morello, Milano, 2012, p. 139-139).
La problematica pare prescindere dalla preliminare individuazione della natura giuridica del regolamento di condominio – se del caso ancor più distinguendo tra quello cd. assembleare e cd. contrattuale, in margine alla possibile estensione della rispettiva efficacia – tra teorie normativistiche (G. Branca, Comunione. Condominio negli edifici6, in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 199 ss., 660 ss.; R. Corona, I regolamenti di condominio, Torino, 2004, p. 18 s., per il quale con il regolamento di condominio si è di fronte a «norme giuridiche contrassegnate, oltre che dalla “doverosità”, dall’astrattezza e dalla generalità; norme dotate di efficaci a propter rem all’interno del condominio, in quanto entrambe … si applicano a tutti i proprietari dei piani o delle porzioni di piano»; R. Triola, Il ...