 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Annullamento della delibera per mancato accesso alla documentazione condominiale

Articolo

Condominio

Annullamento della delibera per mancato accesso alla documentazione condominiale

venerdì, 04 settembre 2020

L'impossibilità di prendere cognizione della documentazione utile per una consapevole espressione di voto nell'assemblea condominiale, viene spesso utilizzata quale motivo per impugnare la deliberazione, ma non sempre costituisce un vizio della decisione assembleare. Dopo la codificazione del diritto di accesso, per effetto della legge 220/2012, permangono dubbi interpretativi ai quali gli interpreti sono chiamati a dare risposta.

Scritto da: Di Giovanni Pietro Maria

L'accesso ai documenti condominiali nella giurisprudenza ante riforma del condominio

La possibilità del condomino di esaminare la documentazione contabile, in ogni tempo e senza necessità di specifica motivazione è stata riconosciuta da un orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire dalla fine degli anni novanta (Cass., sez. II 26 agosto 1998 n. 8460; Cass. Sez. II 29 novembre 2001 n. 15159), sul presupposto che tale facoltà rientrasse nei poteri di controllo e vigilanza che il contratto di mandato riconosce in ogni tempo al mandante riguardo l'attività posta in essere dal mandatario e sempre che la vigilanza ed il controllo non si risolvano in un intralcio all'amministrazione, non siamo contrari al principio della correttezza, che deve stare alla base dei rapporti interpersonali e che delle attività afferenti alla vigilanza ed al controllo i condomini si addossino i costi. 

Veniva, così, superato il precedente orientamento per il quale fuori dalla sede deputata alla verifica della documentazione contabile presentata dall'amministratore per il rendiconto, cioè l'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo, la richiesta di accesso ai documenti doveva essere espressamente motivata (Cass. Sez. II 5 aprile 1984, n. 2220).

Al diritto del condomino di accedere alla documentazione contabile corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e di informare i condomini sulle modalità adottate per esercitarlo (Cass. Sez. II, 16 giugno 2011, n. 19210).

Laddove il diritto di accesso si assuma violato la delibera presterà il fianco all'impugnazione e spetterà al condominio resistente dimostrare l'insussistenza di qualsivoglia interesse effettivo in capo al condomino istante a prendere visione dei documenti, perché personalmente non lo riguardano, ovvero l'esistenza di motivi futili o inconsistenti e comunque contrari alle regole della correttezza, ovvero che la richiesta non ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati