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Le novità apportate dal decreto 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. decreto “agosto”) al divieto di licenziamento

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Disposizioni in genere

Le novità apportate dal decreto 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. decreto “agosto”) al divieto di licenziamento

lunedì, 24 agosto 2020

E' in vigore dal 15 agosto 2020 il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, che all'art. 14 affronta l'annunciato tema della proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Nel tentativo di sfuggire alle censure di incostituzionalità sollevate da molti giuristi e commentatori sul divieto di recesso,  il d.l. 104/2020 - noto anche come decreto “agosto” - trasforma il c.d. blocco dei licenziamenti da “assoluto” a “flessibile”. La facoltà datoriale di recedere per giustificato motivo oggettivo, inibita sino al 17 agosto 2020, continua - con alcune rilevanti eccezioni di cui si dirà infra - ed essere preclusa, ma solo per “i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto”. 

La portata oggettiva del divieto – se si fanno salve le deroghe espressamente previste dal comma 3 dell'art. 14 (che saranno descritte infra) – è quella dei precedenti provvedimenti governativi; il datore di lavoro non può:

i) avviare o portare a compimento le procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991 n.223; 

ii) recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

iii) portare a compimento le procedure in corso al 23 febbraio 2020 di cui all'articolo 7 legge 604/1966.

Quanto alla durata del divieto, questa si ricava per via interpretativa.

Posto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto “agosto”, ai datori di lavoro è concessa la possibilità di fruire dei trattamenti di integrazione salariale per ulteriori 18 settimane (9 + 9 settimane) a far data dal 13 luglio 2020, il divieto di licenziamento si estenderà sino all'avvenuta fruizione integrale di tali ammortizzatori sociali (che se, goduti senza soluzione di continuità, scadranno il 16 novembre 2020).

In alternativa all'utilizzo della Cassa Integrazione, l'art. 3 del decreto “agosto” prevede, in via eccezionale, che i datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti salariali sopra menzionati e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli ammortizzatori sociali, beneficino (non è chiaro se in via automatica o previa richiesta) dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già godute nel maggio e nel giugno 2020, e per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020.

Per tutta la durata dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, il datore di lavoro non potrà licenziare.

Come è stato sottolineato da alcuni commentatori sui quotidiani nazionali, questa norma apre alla possibilità datoriale di licenziare anche prima della scadenza dei 4 mesi, in tutti quei casi in cui l'utilizzo degli ammortizzatori sociali nei 2 mesi di riferimento (maggio e giugno 2020) sia stato di modesta entità; per esempio, ipotizzando che un imprenditore abbia chiesto, nel maggio-giugno 2020, di beneficiare di 2 settimane di Cassa Integrazione, l'esonero contributivo abbraccerebbe il doppio di quel lasso temporale, con la conseguenza che, allo spirare delle 4 settimane di esonero dal pagamento dei contributi, il lavoratore sarebbe passibile di licenziamento.  

Come si è anticipato, il decreto “agosto” ha previsto altresì delle vere e proprie eccezioni al divieto di recesso, individuando quattro ipotesi in cui il datore di lavoro può, sin dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento, licenziare il lavoratore (art. 14, comma 3 d.l. 104/2020).

a) La prima ipotesi è quella dei licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, “conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività”.

La norma si premura anche di specificare che il licenziamento non può intervenire se, nel corso della liquidazione, venga operata la cessione di un complesso di beni o attività “che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.”. 

Tale ultima disposizione – lo ricordiamo – definisce con ampiezza il concetto di “trasferimento d'azienda”, qualificandolo come “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”. 

In buona sostanza, soltanto una totale e definitiva cessazione dell'impresa, con contestuale chiusura dell'attività e interruzione del complesso di beni e servizi caratterizzanti l'azienda, consentono al datore di lavoro di procedere con il licenziamento del personale.

b) Sulla stessa falsariga è anche la seconda ipotesi, ossia quella delle società che incorrano nel fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. 

Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non appartenenti a quel ramo.

c) Infine, la terza ipotesi prevista dall'art. 14 è quella che prevede la possibilità di stipulare un accordo collettivo aziendale da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con cui sia regolato un “incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo”.

A detti lavoratori è espressamente riconosciuto il trattamento di disoccupazione ex art. 1 D.Lgs. 4 marzo 2015, n.22, nonostante non si tratti propriamente di dipendenti rimasti inoccupati involontariamente.

Quest'ultima norma promuove quindi le fattispecie in cui le parti, debitamente assistite dalle rispettive rappresentanze sindacali, trovino un accordo nelle more della vigenza del “blocco” nell'ambito di una riorganizzazione aziendale che assicuri un'uscita incentivata al lavoratore che voglia aderirvi, forte anche della garanzia di ottenere la Naspi.

d) Viene poi nuovamente avallato il licenziamento del lavoratore coinvolto in un cambio appalto. Come già aveva fatto l'art.46 comma 1 d.l. 17 marzo 2020 n.18, anche l'art. 14 comma 1 del decreto “agosto” fa salve “le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto”. 

Infine, come già con l'emanazione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il legislatore ha avuto cura di precisare che il datore di lavoroche nell'anno 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare in ogni tempo il licenziamento, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di Cassa Integrazione salariale. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro (art.14 comma 4 d.l. 104/20). 

 

Evoluzione della normativa sul licenziamento 

 FONTE

 VIGENZA

 CONTENUTO DEL DIVIETO *

 ELEMENTI DI NOVITA'

 DURATA DEL DIVIETO

D.l. 17/03/2020 n.18 noto anche come “Cura Italia” (art.46)

17 marzo – 29

aprile 2020

Divieto    di:  avvio   procedure    licenziamento   collettivo; sospensione procedure licenziamento collettivo pendenti al 23/02/2020; recesso per giustificato motivo oggettivo.

 

60 giorni decorrenti dal 17 marzo 2020

Legge di conversione 24/04/2020 n. 27

30 aprile – 18

maggio 2020

Divieto    di: avvio   procedure    licenziamento   collettivo; sospensione procedure licenziamento collettivo pendenti al 23/02/2020;   recesso   per   giustificato   motivo   oggettivo. Restano salvi i licenziamenti in caso di “cambio appalto”.

Prevista un’eccezione al  divieto  nei  casi  di  recesso del   lavoratore   assunto   nella   società   appaltatrice subentrante.

Invariato

D.l. 19/05/2020 n.34, noto come “Decreto Rilancio” (art.80)

19 maggio – 18

luglio 2020

 

Divieto    di:   avvio   procedure    licenziamento   collettivo; sospensione procedure licenziamento collettivo pendenti al 23/02/2020;   recesso   per   giustificato   motivo   oggettivo. Viene   confermata   l'eccezione   dei   licenziamenti   nelle ipotesi   di   cambio   appalto.   Sono   altresì   sospese   le procedure    di    licenziamento    per    giustificato    motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.  604.  Viene prevista la  possibilità  di  revocare  il recesso irrogato dal 23/2 al  17/3 purché contestualmente si faccia richiesta del trattamento di Cassa Integrazione.

Prevista    la    sospensione    delle    procedure    di licenziamento individuale ex art. 7 legge 604/66 e la possibilità di revocare il recesso irrogato dal 23/2 al 17/3  purché  contestualmente  si  faccia  richiesta  del trattamento di Cassa Integrazione.

5 mesi decorrenti dal 17 marzo

2020

Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77

19 luglio -15

agosto 2020

Invariato

Invariato

Invariato

D.l. 14 agosto 2020 n. 104, noto come “Decreto Agosto” (art.14)

 

15 agosto ad oggi

Divieto di: avvio procedure licenziamento collettivo; sospensione procedure licenziamento collettivo pendenti al 23/02/2020; recesso per giustificato motivo oggettivo.

Confermata l'eccezione dei licenziamenti nelle ipotesi di “cambio appalto”. Confermata sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Confermata la possibilità di revocare il recesso irrogato dal 23/2 al 17/3 purché contestualmente si faccia richiesta del trattamento di Cassa Integrazione.

                            

Previste     3     nuove     eccezioni     al     divieto:     a) licenziamenti   motivati   dalla   cessazione   definitiva dell'attività  di  impresa;  b)  licenziamenti  intervenuti nell'ambito  di  accordo  collettivo  aziendale  stipulato dalle   organizzazioni   sindacali   con   incentivo   alla risoluzione  per  lavoratori  aderenti  e  accesso  alla Naspi  per  i  medesimi;  c)  licenziamenti  intimati  in caso    di    fallimento    senza    esercizio    provvisorio dell'impresa.

- Esaurimento delle 18 settimane decorrenti dal 13 luglio 2020 per le   imprese   che   accedano   agli ammortizzatori  sociali  ex  art.  1

d.l.    104/2020.    -    Esaurimento dell'esonero  contributivo  max  4 mesi    previsto   dall'art.    3   d.l. 104/2020.

 

* Restano sempre possibili:

a) licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

b) licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;

c) licenziamenti per superamento periodo di comporto;

d) risoluzione per compimento periodo apprendistato

e) licenziamento dirigenti e collaboratori domestici

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