Si rammenta al riguardo che, ai sensi del richiamato art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti dei soci di s.r.l. a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Si intendono a tali fini come finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Aspetti generali
In difetto di mezzi propri, o di conferimenti effettuati dai soci (ovvero da persone che acquistano la qualità di socio per effetto del conferimento), le imprese possono essere dotate dei mezzi per funzionare tramite finanziamenti, che non vanno a incrementare il patrimonio ma danno vita a debiti della società, spesso nei confronti degli stessi soci.
Questa situazione deve sottostare a disposizioni civilistiche poste a tutela, oltre che dei soci, dei creditori della società (su queste norme di salvaguardia dei creditori interviene ora il legislatore in via “emergenziale”), e determina dei riflessi fiscali in capo sia alla società finanziata, sia ai soci finanziatori, oggetto di successiva disamina.
Previsioni
Per effetto delle innovazioni del citato D.L. “liquidità”, ai finanziamenti effettuati tra il 09.04.2020 e il 31.12.2020 non si applicano gli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.
Si tratta di una previsione grazie alla quale non viene applicata la disciplina (sfavorevole) dei finanziamenti concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività svolta dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio ...