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Vincolo di destinazione impresso sull'immobile adibito a casa del portiere e iscrizione ipotecaria

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Condominio

Vincolo di destinazione impresso sull'immobile adibito a casa del portiere e iscrizione ipotecaria

mercoledì, 29 luglio 2020

La Cass. 18 giugno 2020, n. 11802, ha affermato che, se manca la dimostrazione che l’immobile pervenuto al terzo acquirente coincide con quello adibito a casa del portiere in base al regolamento condominiale, e se, inoltre, il bene è stato sottoposto a esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, la cui garanzia reale risulta iscritta prima della predisposizione dello stesso regolamento, il vincolo di destinazione ad abitazione del portiere non permane (Cass. civ., 18 giugno 2020, n. 11802).

Scritto da: Mascia Alberto

Il fatto

Il proprietario di un immobile conveniva, dinanzi al Tribunale di Napoli, il proprio Condominio, deducendo che l’appartamento era interessato da infiltrazioni d’acqua provenienti dai muri perimetrali dello stabile e dai pozzetti di raccolta delle acque luride e meteoriche, risultati lesionati dal passare del tempo e mai riparati. Faceva presente che l’accertamento tecnico preventivo eseguito aveva confermato che i danni erano da ricondursi al comportamento omissivo del Condominio. Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni. Il Condominio si costituiva in giudizio contestando la responsabilità ascrittagli, ritenendo che l’umidità, causa dei danni al condomino, derivasse dal vespaio sottostante i pavimenti e che, quindi, non fosse imputabile direttamente al Condominio, ma rappresentava una causa estranea allo stesso. Proponeva domanda riconvenzionale sostenendo che tra i beni comuni e indivisibili, al piano seminterrato, ci fosse la casa del portiere che, dopo essere stata espropriata dalla società mutuante che sull’immobile aveva iscritto ipoteca, era stata acquistata da un terzo, i cui eredi avevano poi trasferito la titolarità del bene proprio all’attore. Riteneva che il vincolo di destinazione fosse ancora impresso sull’immobile (adibito a casa del portiere), fosse opponibile all’attore e, essendo il servizio di portierato ancora attivo, rivendicava l’esistenza del vincolo obbligatorio, chiedendo fosse accertata l’illegittimità dell’accorpamento alla casa che era del portiere di due box dell’attore. Nel corso del giudizio l’attore proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c.  al fine di ottenere l’esecuzione immediata dei lavori volti a rimuovere la situazione di pericolo. Il Tribunale dichiarava il non luogo a provvedere sulla richiesta cautelare, accoglieva la domanda attorea, condannando il Condomino al risarcimento dei danni e all’esecuzione dei lavori, e rigettava la domanda riconvenzionale. La pronuncia veniva impugnata dal Condominio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, che rigettava il gravame. Avverso la sentenza proponevano ricorso per Cassazione, in proprio, ...

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