Breve inquadramento: la nuova delibera valida sostituisce la precedente invalida, con risvolti anche processuali
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10847 depositata l’8 giugno 2020, ha affrontato il tema della sostituzione della delibera condominiale invalida ad opera di una successiva adottata in conformità alla legge, nonchè degli effetti di tale operazione sul giudizio di impugnazione instaurato avverso la prima delibera e sul riparto delle spese di lite.
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, in simili ipotesi, qualora la seconda delibera abbia un contenuto identico alla prima, essa sostituisce del tutto quest’ultima e ciò anche qualora nel mentre sia stato instaurato un processo per ottenere l’annullamento del primo atto invalido. Si verificherebbe, in sostanza, la stessa dinamica di rinnovazione sanante retroattiva prevista dall’art. 2377, comma 8, c.c. in materia societaria, salvo una rilevante divergenza di disciplina in punto di spese processuali.
La ricostruzione della vicenda giudiziaria
Il caso in esame ha avuto origine nel maggio 2015 con l’impugnazione innanzi al Tribunale di Catania di una deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 1137 c.c., con la quale un condomino aveva lamentato la sussistenza di vizi relativi al procedimento di convocazione (l’omessa convocazione e l’incompletezza dell’ordine del giorno), alla costituzione dell’assemblea (l’insussistenza del quorum costitutivo e deliberativo) e alla mancanza dei requisiti per svolgere l’incarico di amministratore (condizioni di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c.).
In particolare, l’istante aveva contestato una delibera del dicembre 2014 che aveva sancito la nomina del nuovo amministratore, in luogo di quello precedente che era stato revocato. Tra la data della delibera e l’impugnazione, tuttavia, il condominio aveva approvato una nuova delibera con l’intenzione di sanare la precedente. Il condomino, nonostante ciò, aveva impugnato anche quest’ultima, ...