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Superbonus 110%: le regole nel DL Rilancio convertito, in attesa dei decreti attuativi

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Agevolazioni fiscali

Superbonus 110%: le regole nel DL Rilancio convertito, in attesa dei decreti attuativi

giovedì, 23 luglio 2020

Con Legge 17.7.2020, n.77, pubblicata sulla GU n. 180 del 18.7.2020, SO n. 25/L, è stato convertito il Decreto Legge 19.5.2020, n.34, cosiddetto “Decreto Rilancio”.

Il DL Rilancio contiene la norma sul “superbonus” del 110%, una delle misure più attese.

Nei 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e pertanto entro il prossimo 18 agosto, dovranno essere emanati il Decreto del Ministro dello sviluppo economico ed il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, con le regole operative ai fini delle asseverazioni, attestazioni e per la cessione del credito e lo sconto sul corrispettivo. Solo a quel punto il quadro normativo sarà completo e l’agevolazione pienamente operativa.

L’«Ecobonus» al 110%

L’articolo 119 del DL Rilancio dispone di fatto un “potenziamento” del già noto «ecobonus», previsto dall’articolo 14 DL 63/2013 e consistente nelle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica. 

L’ecobonus ex articolo 14 DL 63/2013 consiste in una detrazione nella maggior parte dei casi fissata al 65% e, in altri casi, nella misura del 50%. Lo stesso DL 63/2013 disciplina anche il «sismabonus», riguardante gli interventi per la riduzione del rischio sismico. 

L’articolo 119 del DL 34/2020, ora convertito in legge, prevede la detrazione potenziata per alcuni interventi, come segue:

  • la detrazione è innalzata fino al 110% (ferme restando, per gli interventi che non abbiamo le caratteristiche ex art. 119 DL 34/2020, le consuete aliquote del 50% e del 65%, con possibilità di innalzamento fino all’85% per alcuni interventi antisismici sul condominio);
  • la detrazione è ripartita in 5 anni (anziché nei consueti dieci anni);
  • la detrazione può essere trasformata in credito di imposta e ceduta ad altri soggetti o trasformata in uno sconto sul corrispettivo.

In sede di conversione del DL Rilancio sono state apportate alcune modifiche ed in particolare sono stati modificati i tetti di spesa, ora modulati in base al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Inoltre, l’agevolazione è stata estesa anche alle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Sono stati invece esclusi gli interventi sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’agevolazione è applicabile alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Solo nel caso degli istituti autonomi per le case popolari (IACP), l’agevolazione spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. 

Gli interventi “trainanti” 

L’articolo 119 del DL Rilancio, come convertito, individua tre interventi per i quali spetta la detrazione al 110%. In presenza di tali interventi «trainanti», la detrazione può essere estesa anche ad altri interventi, anch’essi puntualmente individuati. 

Volendo schematizzare:

Interventi «trainanti»

Massimale di spesa

a)

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

euro 50.000

per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno

euro 40.000 x n. unità immobiliari

per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari

euro 30.000 x n. unità immobiliari

 per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

b)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione [...]  per ’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (relativa alla qualità dell’aria) , l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente

euro 20.000 x n. unità immobiliari

per gli edifici con numero di unità fino a 8

euro 15.000 x n. unità immobiliari

per gli edifici con numero di unità superiore a 8

c)

interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale eistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A [...], a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente  per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione [...] per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (relativa alla qualità dell’aria), con caldaie a biomassa aventi prestazioni [...] nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione [...] l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente [...]

30mila euro

 

Devono essere rispettate alcune condizioni legate al miglioramento delle prestazioni energetiche, onde poter beneficiare della detrazione al 110%: 

  • gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge (articolo 14, comma 3-ter, DL 63/2013), anche il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  • ove questo non sia possibile, è sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta.

Tali risultati sono «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Per ovvie ragioni, condizioni meno stringenti sono previste per gli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali (D.L. 42/2004), per i quali la detrazione del 110% si applica alle «altre spese per interventi di risparmio energetico» anche se non contestuali ad interventi «trainanti»: per l’immobile vincolato, ad esempio, la sostituzione degli infissi può beneficiare della detrazione al 110% anche se non eseguita congiuntamente a lavori sul cappotto, fermi restando i requisiti tecnici legati al miglioramento dell’efficienza energetica. 

Stesse regole valgono per gli edifici non vincolati ma per i quali gli interventi trainanti siano vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

Da sottolineare infine che, sempre nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art 3, lettera d) del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001): estensione operata in sede di conversione del DL Rilancio e particolarmente interessante, tenendo conto che nei giorni scorsi il “DL Semplificazioni” (DL 76 del 16.7.2020) ha modificato la citata lettera d), ricomprendendo tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti “con diversa sagoma”. 

Gli altri interventi agevolabili al 110%

La detrazione del 110% si estende anche ai seguenti interventi, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei tre interventi principali di cui al paragrafo precedente:

Intervento

Massimale di spesa

Note

Altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013

Limite di spesa individuato per ciascun intervento dall’art. 14 DL 63/2013

 

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica

48mila euro (e comunque nel limite di spesa di euro 2.500 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; in caso di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale)

Subordinata alla concessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non cumulabile con altri incentivi pubblici

Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente

48mila euro (e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

3.000 euro (limite ex art. 16-ter DL 63/2013)

 

 

Gli interventi di cui sopra, se eseguiti congiuntamente a uno dei tre interventi «trainanti», beneficiano:

  • della detrazione del 110%
  • della possibilità di ripartire il credito in 5 anziché in 10 quote annuali (anche se, dal punto di vista letterale, il comma 2 dell’articolo 119 estende solo la detrazione del 110% e non anche la ripartizione in 5 rate: si attendono chiarimenti ufficiali);
  • ed infine della possibilità di cedere il credito o di avere lo sconto sul corrispettivo (ex art. 121 DL Rilancio).

Gli stessi interventi, se eseguiti singolarmente, beneficiano delle detrazioni consuete del 65% o del 50% (con possibilità di innalzamento fino all’85% per alcuni interventi antisismici sul condominio), a meno che non si tratti di immobili di interesse storico-artistico.

Sismabonus 110%

Anche il “sismabonus” viene potenziato al 110% dall’articolo 119 del DL Rilancio, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Le disposizioni di favore si applicano agli immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, mentre sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (comunque già in precedenza esclusi dal «sismabonus»).

Inoltre:

  • la detrazione del 110% è estesa anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché eseguita congiuntamente agli interventi che danno diritto al sismabonus;
  • in caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetta una detrazione sulla polizza nella misura del 90%.

Per poter beneficiare del sismabonus al 110% occorre:

  • una asseverazione dell’efficacia degli interventi stessi al fine della riduzione del rischio sismico, a cura dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017; 
  • una attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (aspetto particolarmente delicato, in quanto la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le conseguenze penali).

Le asseverazioni di cui sopra sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Quali soggetti beneficiari 

Sono beneficiari del “superbonus 110%”:

a) i condomìni, 

b) le persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (in tal caso, per un massimo di 2 unità immobiliari);

c) gli IACP (istituti autonomi case popolari) ed enti con le stesse finalità sociali, con i requisiti in materia di “in house providing”, sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli interventi su immobili da esse possedute e assegnati in godimento ai propri soci

d-bis) le ONLUS (art. 10 D.Lgs 460/1997), ODV iscritte nei registri ex L. 266/1991, e APS iscritte nei registri ex L. 383/2000;

e) le ASD e SSD iscritte nel registro ex D.Lgs. 242/1999 limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Sono invece esclusi (salvo usufruire dell’ecobonus secondo le regole «ordinarie», ove possibile) i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Una apertura per tali soggetti pare esserci solo con riferimento agli interventi condominiali, per i quali la norma non sembra porre limiti soggettivi: è bene però attendere chiarimenti ufficiali.

Fruizione diretta, sconto sul corrispettivo o cessione della detrazione

La detrazione del 110% può essere:

  • fruita direttamente dal soggetto che esegue i lavori e che sostiene la spesa (detrazione 110% in cinque quote annuali);
  • trasformata in credito di imposta e ceduta ad altri soggetti (art. 121 DL Rilancio);
  • trasformata in sconto sul corrispettivo (art. 121 DL Rilancio). 

Nel caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, il soggetto interessato deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, a cura di un soggetto a tal fine abilitato (intermediari per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, tra i quali gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro). Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Si attende ora l’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto entro il 18 agosto, che dovrà definire le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni. 

Entro la stessa data dovrà arrivare anche il decreto del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di trasmissione dell’asseverazione a cura dei tecnici abilitati circa il rispetto dei requisiti di previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

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