A seguito di numerose segnalazioni pervenute all’autorità Garante da parte di alcuni utenti destinatari di attività di marketing senza consenso effettuata tramite sms, e-mail, fax, telefonate e chiamate automatizzate da parte di un operatore del settore delle telecomunicazioni, l’autorità ha avviato una lunga operazione ispettiva [doc. web n. 9435753], dalla quale sono emerse numerose violazioni del Regolamento n. 679/2016, sfociata poi nel provvedimento sanzionatorio a carico della società inquisita.
In molti casi, i segnalanti hanno dichiarato di non aver potuto esercitare il proprio diritto di revoca del consenso o di opposizione al trattamento dei loro dati per finalità di marketing (anche a causa di imprecisioni nell’indicazione dei canali di contatto presenti nell’informativa); in altri casi, invece, è stata denunciata la pubblicazione di dati personali negli elenchi telefonici pubblici nonostante gli interessati avessero espresso il loro diritto di opposizione anche più volte.
Inoltre, nell’ambito della filiera dei partner commerciali della società multata, il Garante ha rilevato che i dati personali degli utenti venivano raccolti illecitamente da parte di sub – responsabili, il cui rapporto con la società multata non era regolato da alcun atto giuridico, con totale assenza di controllo sull’operato di tali soggetti che appunto raccoglievano e trattavano illecitamente i dati personali.
Dal provvedimento del Garante in esame emergono suggerimenti importanti che possono essere d’ausilio ai titolari del trattamento; si tratta di indicazioni che se rispettate, possono evitare di incorrere in sanzioni.
Innanzitutto, occorre tenere presente che sono sempre più spesso i clienti ad effettuare le segnalazioni al Garante o a rivolgersi all’autorità mediante il sistema del reclamo. Rileva, pertanto, una maggiore consapevolezza dei propri diritti in materia di dati personali e una padronanza della disciplina normativa da parte degli utenti finali di cui gli operatori devono ...