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Indennità 600 euro e CIGS per lavoratori sportivi

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Previdenza

Indennità 600 euro e CIGS per lavoratori sportivi

lunedì, 13 luglio 2020

L’art. 98 del d.l. 34/2020, a causa del Covid-19, riconosce, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le società e associazioni sportive dilettantistiche, un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro ed, inoltre, estende agli iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGS).

Indennità di 600 Euro per aprile e maggio 2020

I commi da 1 a 4 dell’art. 98 del d.l. 34/2020, c.d. Rilancio, il quale è stato approvato il 9 luglio 2020 dalla Camera e non ha apportato modifiche all’articolo in esame, stabilisce il riconoscimento dell’indennità di 600,00 Euro per il mese di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 presso: 

- il CONI; 

- il CIP; 

- le federazioni sportive nazionali; 

- le discipline sportive associate del CONI e del CIP; 

- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP; 

- le società e associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente a quelle iscritte nel relativo registro curato dal CONI - registro che contiene anche una sezione concernente le società ed associazioni dilettantistiche facenti capo al CIP -.

L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A., alla quale sono trasferite le risorse per il pagamento dell’indennità succitata. L'attuazione del beneficio è demandata ad un decreto ministeriale, in cui individui: 

- le modalità di presentazione delle domande; 

- i documenti richiesti; 

- le cause di esclusione dal beneficio; 

- i criteri di gestione delle risorse finanziarie; 

- le forme di monitoraggio e di controllo della spesa; 

- le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio.

In attuazione di ciò, è stato emanato il d.m. 29 maggio 2020, il quale pone il termine perentorio del 15 giugno 2020 per la presentazione delle domande. Tuttavia, per i soggetti già beneficiari dell'indennità in esame per il mese di marzo, si prevede che l'indennità per i mesi di aprile e maggio sia erogata senza necessità di ulteriore domanda. 

Le domande summenzionate devono essere corredate da:

a)  fotocopia fronte/retro del documento di identità;

b)  copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico ovvero attestazione dell'organismo sportivo committente da cui risultino i dati anagrafici (tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza e recapiti di posta elettronica e certificati), dati relativi alla collaborazione sportiva (tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione) nonché la dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/200, relativa, tra l’altro alla preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, ridotto, cessato o sospeso in conseguenza dell'emergenza. Solo in assenza della copia del contratto di collaborazione o della lettera di incarico, copia della quietanza relativa all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020;

c)  autocertificazione della mancata percezione di altro reddito da lavoro. Ai sensi dell’art. 50 del d.p.r. 917/1986, per redditi assimilati da lavoro si considerano:

1)  compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;

2)  indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

3)  borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;

4)  le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

5)  le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;

6)  le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

7)  le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;

8)  le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;

9)  le prestazioni pensionistiche di natura complementare;

10) gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;

11) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

12) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).

CIGS per gli iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti

Il comma 7 dell’art. 98 del d.l. 34/2020 estende l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga, c.d. CIGS ai lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, c.d. FPSP. 

Va precisato che al Fondo Pensione Sportivi Professionisti sono iscritti quelli dell'ex gestione Enpals, soppresso nel 2011 e confluito nell'Inps; attualmente, nell'ambito delle Federazioni sportive professionistiche disciplinate dal Coni, sono sei le Federazioni con obbligo di iscrizione all'attuale FPSP: 

- Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;

- Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;

- Golf;

- Motociclismo: velocità e motocross; 

- Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile; 

- Pugilato: I, II, III, serie nelle 15 categorie di peso.

L’applicazione della CIGS agli iscritti al FPSP è limitata: 

1)  ai lavoratori in esame aventi una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, 

2)  ad un numero di settimane di trattamento non superiore a nove;

3)  ad un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020.

 

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