Poiché la deroga sarà in vigore fino al 30 giugno 2023, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ed altri enti e società, nel presente articolo illustriamo le caratteristiche salienti di tale particolare regime applicativo dell’IVA.
Come prevede l’attuale formulazione del 1° comma dell’art.17-ter del decreto IVA (DPR n. 633/72), per quel che concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, di cui all’art 1, comma 2, della legge n. 196/2009, considerate come soggetti non sono debitori d’imposta, l’IVA deve essere versata da tali amministrazioni.
La predetta disposizione si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle amministrazioni pubbliche sopra indicate;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle amministrazioni pubbliche sopra indicate;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia non sono soggette al meccanismo dello split payment le prestazioni rese dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, ai sensi dell’art. 25 del DPR n.600/1973.
Operativamente, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (salvo quelle escluse) effettuate nei confronti dei soggetti, come sopra individuati, occorre osservare un particolare meccanismo IVA che prevede quanto segue:
- il soggetto che emette la fattura espone ma non addebita l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”;
- chi riceve la fattura effettua il versamento dell’IVA in apposito conto dell’Amministrazione fiscale.
Lo split payment si prefigge l’obiettivo di rendere maggiormente efficace l’azione di contrasto all’evasione in materia di IVA, in quanto, mira a garantire, da un lato, l’Erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di versamento da parte dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.
Tale obiettivo si persegue ponendo a carico dei soggetti acquirenti, come sopra identificati e appartenenti alla pubblica amministrazione, l’obbligo di versare l’IVA addebitata in fattura direttamente all’Erario, anziché al fornitore.
Gli aspetti procedurali
Ai fini procedurali, per la concreta attuazione del meccanismo applicativo, i fornitori che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi richieste devono emettere la fattura, in conformità alle indicazioni contenute nell’art.21 del decreto IVA, con la ricordata annotazione “scissione dei pagamenti”.
I cedenti o i prestatori non sono tenuti al pagamento dell’imposta; essi effettuano, quindi, la registrazione di tali fatture nell’apposito registro vendite, senza includere l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica IVA che, presumibilmente, potrà far emergere un credito derivante dalle operazioni d’acquisto per le quali è stata addebitata l’IVA dai loro fornitori.
Per le fatture in split payment, il versamento dell’IVA dovuta deve essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a
quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.
Anche gli enti e società, destinatari della disciplina, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali devono effettuare il versamento dell’imposta, dovuta ai sensi dell’art. 17-ter del decreto IVA, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.
L’imposta dovuta, se del caso, partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre.
Ai fini del monitoraggio dei versamenti IVA, concernenti le operazioni in split payment, l’Agenzia delle Entrate, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse.
In sede di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni devono mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’IVA dovuta e quella versata per ciascun mese di riferimento.
Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo devono vigilare, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.
Per mitigare l’onere finanziario, cui sono soggetti i fornitori che risultano a credito nelle liquidazioni periodiche, è prevista nei loro confronti l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 38-bis, comma 10, del decreto IVA, la quale prevede l’erogazione in via prioritaria dei rimborsi richiesti, a seguito delle risultanze della liquidazione periodica, nel rispetto, tuttavia, dei presupposti di cui al precedente art. 30, secondo comma, lettera a). Secondo quest’ultima norma, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile allorquando svolge esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art. 17-ter, cioè quelle effettuate in split payment. In tale contesto è previsto che tali rimborsi saranno erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle predette operazioni, effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.
La proroga al 30 giugno 2023
Il meccanismo dello split payment introdotto, dall’articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014, aveva originariamente la scadenza fissata al 30 giugno 2020.
A seguito del “placet” dell’UE l’Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2023, avendo la Commissione Europea adottato la proposta del Consiglio che estende fino a tale data la predetta autorizzazione, come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/Ce in materia di IVA.
Secondo gli operatori, tuttavia, lo split payment viola il principio di neutralità dell’IVA a causa dell’insostenibile ritardo con cui lo Stato italiano eroga i rimborsi; peraltro introduce una deroga alla Direttiva IVA non proporzionata e di portata eccessivamente ampia, sia a livello temporale che per numero di soggetti coinvolti.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
Poiché il meccanismo dello split payment continuerà fino al 30 giugno 2023, è opportuno per gli operatori conoscere gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate; in tale ambito ricordiamo che essa con la risposta n.426 del 28 ottobre 2019 ha fornito chiarimenti di notevole rilievo in merito ai seguenti quesiti.
Qualora, successivamente all’emissione della fattura, si verifichi una riduzione dell’imponibile, in relazione all’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il cedente o il prestatore hanno l’obbligo o la facoltà di emettere la nota di credito IVA? L’Agenzia ha chiarito che il responsabile del pagamento dell’imposta, in applicazione della scissione dei pagamenti, deve versare l’IVA dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura.
Le somme trattenute al cedente (o al prestatore) in applicazione di penalità per inadempienze o per irregolare prestazione o per trattenute sul prezzo, in luogo della cauzione, devono incidere sull’imponibile esposto in fattura? L’Agenzia ha chiarito che nel caso di decurtazione del pagamento per l’applicazione di penalità a carico del fornitore, l’IVA va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità.
La fattura nella quale il cedente (o il prestatore) omette di indicare il CIG (codice identificativo di gara) o indica un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile da parte dell’amministrazione? L’Agenzia ha chiarito che l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l’invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario.
In esecuzione di contratti o appalti, è corretto dar corso al pagamento delle fatture senza effettuare alcun controllo sull’aliquota IVA applicata dal cedente (o dal prestatore), rimettendo tale verifica agli organi dell’Amministrazione finanziaria nelle competenti sedi? L’Agenzia ha precisato che il meccanismo dello split payment non fa venir meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’IVA in relazione all’operazione effettuata nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi, la responsabilità in merito alla corretta aliquota IVA da applicare nelle cessioni di beni o nelle prestazioni di servizi resta in capo al cedente o al prestatore. Comunque, il cessionario o committente è tenuto ad effettuare i dovuti controlli sulla correttezza dell’operato del suo fornitore.