L’emergenza sanitaria Sars-Cov2, gli obblighi di distanziamento sociale e le costrizioni limitative negli spostamenti che ne sono derivate hanno scatenato un forzoso incremento nell’impiego di strumenti digitali di colloquio a distanza, che sono stati utilizzati non solo in ambito privato e per le operazioni di natura professionale più banali, come un semplice dialogo con un cliente, ma anche in contesti particolarmente delicati come operazioni finanziarie, transazioni, scritture private.
Se da un lato, si tratta di strumenti che certamente semplificano e permettono di continuare a svolgere molte operazioni anche in tempi di covid-19, dall’altro, non occorre dimenticare, che potrebbero essere utilizzati per commettere illeciti o per effettuare operazioni fraudolente.
Partendo da questo presupposto, il Notariato, anche traendo spunto dalla Guida che il GAFI -FATF ha pubblicato il 6 marzo 2020, in cui vengono fornite a Governi, soggetti obbligati e altre entità interessate (fornitori di servizi di identità digitale) linee guida per un impiego migliore dell’identificazione digitale con riferimento all’adeguata verifica della clientela, ha ritenuto opportuno intervenire per fornire chiarimenti proprio in merito all’impiego di strumenti di identificazione a distanza nel compimento di operazioni delicate.
Cosa dice il GAFI nella sua guida all’identità digitale
Il GAFI - Groupe d'action financière - o Task Force di azione finanziaria (antiriciclaggio), o Financial action task force -FAFT, organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 avente lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo, considerando l’incremento delle transazioni digitali degli ultimi anni e le stime per il futuro che prevedono un ulteriore crescita dell’utilizzo di sistemi di colloquio a distanza, ha dettato utili indicazioni finalizzate a consentire l’individuazione di sistemi di colloquio ...