Il documento analizza da un punto di vista contabile le norme introdotte dall’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (2), convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale stabilisce che, a determinate condizioni, possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale (cd. principio del going concern), con particolare riferimento ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
L’Organismo Italiano di Contabilità chiarisce che la norma, se da un lato consente che nella valutazione delle voci contenute nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19 (pandemia del nuovo coronavirus), dall’altro richiede che l’informazione integrativa sugli effetti di questa emergenza sanitaria ed economica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie.
La norma ha l’obiettivo di evitare che l’applicazione degli ordinari criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possa amplificare gli effetti negativi sui conti aziendali dell’emergenza ancora in corso.
Oggetto del presente contributo è l’analisi dei tratti salienti della norma derogativa ed i connessi riflessi sulle tecniche contabili, così come stabilito dalla Fondazione OIC.
Aspetti salienti della norma e del documento OIC n. 6-2020
L’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 introduce una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1) (3) del Codice civile relativo alla prospettiva della continuità aziendale, per le società che adottano i princìpi contabili nazionali e le norme dei Codice civile per la predisposizione del bilancio di esercizio, comprese quelle che redigono il bilancio consolidato secondo le disposizioni del D.lgs. n. 127/1991.
La deroga si applica ai bilanci di esercizio: