1. Il caso di specie.
Con sentenza n. 13475 del 30 aprile 2020, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Gorizia, di riforma della precedente sentenza del Giudice di Pace, nei confronti di un amministratore di condominio, accusato di lesioni personali colpose nei confronti di una signora che era scivolata lungo le scale di collegamento tra il pianterreno e il piano interrato del garage.
Dal punto di vista ingegneristico, l’accusa si concentra sulla mancata installazione dei corrimani laterali, viepiù necessari viste le condizioni di scivolosità delle scale, esposte alle intemperie e con gradini realizzati a zampa d’oca, difformemente da quanto previsto nel progetto originario.
Il Giudice di Pace di Gorizia aveva condannato l’amministratore di condominio per colpa generica in quanto l’imputato, titolare di una posizione di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p., avrebbe dovuto installare il corrimano o, almeno, avrebbe dovuto impedire l’utilizzo delle scale viste le condizioni rischiose.
Il Tribunale di Gorizia, quale giudice di appello, riformava la sentenza, assolvendo l’imputato dalle accuse a lui mosse.
In particolare, il Tribunale si è concentrato sulla prova del nesso causale tra l’omissione contestata all’amministratore e le lesioni subite dalla persona offesa, costituitasi parte civile, osservando come il giudizio di alta credibilità razionale in merito alla mancata verificazione dell’evento ove fosse stata realizzata la condotta doverosa – secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Franzese, ribadito dalle Sezioni Unite Thyssen Krupp del 2014 – non poteva condurre ad un esito positivo.
Il Giudice monocratico, infatti, da un lato (a) valorizzava la circostanza per la quale il marito della persona offesa era nuovamente scivolato sulle medesime scale anche dopo l’installazione del corrimano, a dimostrazione che, anche ove l’amministratore avesse ...