Fondo di garanzia: finalità e presupposti
La Direttiva della Comunità Europea 20 ottobre 1980 n. 987 impegnò i Paesi membri a adottare le misure necessarie affinché appositi organismi di garanzia assicurassero la tutela dei diritti dei lavoratori subordinati nei confronti dei datori di lavoro, sia in caso d'insolvenza di questi ultimi, accertata in sede di procedura concorsuale, sia in caso di semplice inadempimento dei medesimi, dopo l'esperimento negativo dell'esecuzione forzata individuale. In attuazione della citata Direttiva, la l. 29 maggio 1982 n. 297, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, ha previsto all'art. 2 l'istituzione presso l'Inps del "fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso d'insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c. , spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto (Cass. civ., sez. lav., 14 novembre 2018, n. 29363).
L'intervento del Fondo di garanzia è previsto sia in caso di datore di lavoro soggetto a procedura concorsuale sia in caso di datore di lavoro non soggetto (art. 2 commi 2 e 5, della l. n. 297 del 1982 per il tfr; allo steso modo provvede il d.lgs. 809/1992 in caso di ultime tre mensilità). Tuttavia la prima ipotesi è prevista dalla legge come ordinaria, mentre la seconda interviene solo in via di eccezione, per cui la giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 2017, n. 19701) ha ritenuto che spetta al lavoratore dimostrare che il datore non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali. In altre parole, come osserva il Trib. Roma, sez. lav., 22 marzo 2019, n. 51,
a) nel caso di datore di lavoro che sia un imprenditore commerciale soggetto alle ...