In buona sostanza, dalla predetta data e fino al 31 dicembre 2021, la soglia si abbassa a 2.000 euro ed a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. Nel presente articolo ci soffermiamo sulla disciplina delle limitazioni dell’uso del contante, degli assegni e dei libretti di risparmio, contenuta nell’art.49 del decreto legislativo n.231/2007 (decreto antiriciclaggio).
La disciplina dell’uso del denaro contante
Dal 1° luglio 2020 è vietato, come previsto dal primo comma dell’art.49 del decreto antiriciclaggio, il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando l’importo dell’operazione è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando vien attuato con più pagamenti, inferiori alla predetta soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”. Il trasferimento, riguardante importi pari o superiori all’indicata soglia, effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari deve avvenire mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.
Per i servizi di rimessa di denaro, attraverso i cosiddetti “money transfer” - di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, concernente i servizi di pagamento nel mercato interno - la soglia è di 1.000 euro.
Anche per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti esercenti nei confronti del pubblico l’attività di cambiavalute, iscritti nella sezione prevista dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia si abbassa a 2.000 euro, dal 1° luglio 2020.
Assegni e libretti di risparmio