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Contratto a termine: Rilancio con Dignita’?

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Rapporto di lavoro

Contratto a termine: Rilancio con Dignita’?

martedì, 16 giugno 2020

La storia del contratto a termine risulta piuttosto travagliata: diversi sono stati gli interventi legislativi, volti a innovare, modificare e integrare la disciplina della fattispecie astratta. In contingenza con la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, il Governo, tra i tanti decreti, ha emanato il D.L. n. 34/2020, meglio conosciuto come Decreto Rilancio, il quale e’ intervenuto ulteriormente sulla disciplina normativa del contratto a termine. Affrontiamo insieme i cambiamenti e novita’ che ha subito l’istituto.

Evoluzione normativa

Il contratto a tempo determinato trova la sua disciplina nel D.L. 81/2015, all’art 19, rubricato “Apposizione del termine e durata massima” (emanato in attuazione della delega contenuta nella L. 183/2014, cd. jobs act), la quale - pur non alterando la struttura dell'istituto venutasi a creare - ha comunque apportato significative modifiche alla sua disciplina (con contestuale abrogazione del D.Lgs. 368/2001) ed è stata modificata dall’art. 1 del d.l. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella L. 96/2018, c.d. Decreto Dignità.

Il D.L. Dignita’ nato con l’obiettivo dichiarato di combattere la precarietà lavorativa, ha innovato la disciplina del contratto a termine, stabilendo che la durata massima è fissata in dodici mesi e può essere elevata a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;

• esigenze sostitutive di altri lavoratori;

• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Si ricorda che, secondo quanto disciplinato dal D.L. Dignita’, il contratto a termine non può avere una durata superiore a ventiquattro mesi, comprensiva di proroghe e/o per effetto di più contratti, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La proroga è possibile - entro questo limite e con il consenso del lavoratore - fino a un massimo di quattro volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi.

L’Istituto, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19, ha subito ulteriori modificazioni: l’art 19 bis del D.L. 18/2020, convertito, con modificazione, in Legge 27/2020, c.d Cura Italia, ha infatti previsto un’interpretazione di quanto disciplinato agli art. da 19 a 22 del D.Lgs 81/2015 stabilendo che i datori di lavoro, che accedono agli ammortizzatori sociali previsti da quelle disposizioni, possano procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lett. c), 32, comma 1, lett. c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

Il D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, e’ intervenuto ulteriormente sulla disciplina del contratto a termine. L’art 93, infatti, ha previsto che, dal 19 maggio 2020, in deroga all’art.21 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni previste dal D.L. Dignita’.

Il confronto

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