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Proroga contratto a termine: art. 93 D.L. 34/2020

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Rapporto di lavoro

Proroga contratto a termine: art. 93 D.L. 34/2020

lunedì, 15 giugno 2020

Il Decreto Rilancio, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente di rinnovare o prorogare i contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020.

La durata della proroga o rinnovo non potrà superare il 30 agosto 2020 anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

Ricordiamo quali sono le condizioni che permettono di stipulare un contratto a termine oltre i 12 mesi:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Il Legislatore è dovuto intervenire in quanto gli artt. 20 e 32, del decreto legislativo n. 81/2015, che disciplinano il contratto a termine e la somministrazione a tempo determinato, prevedono il divieto di prorogare e rinnovare contratti a termine durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni. La norma, in caso di violazione di tale divieto, prevede come sanzione la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro.

Già con la Legge 27/2020, all’art 19-bis, il Legislatore, aveva previsto la possibilità, relativamente al periodo di ricorso agli ammortizzatori sociali per COVID-19, di rinnovare e prorogare i contratti a termine in essere, anche in somministrazione, nonché la deroga al rispetto degli intervalli temporali (stop & go):

“Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto,  nei  termini  ivi  indicati,  è consentita la possibilità, in deroga alle  previsioni  di  cui  agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere,  nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti  a  tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.”

Con il D.L. 34/2020, all’art. 93, il Legislatore interviene nuovamente con una deroga alla disciplina dei contratti a tempo determinato, consentendo il rinnovo o la proroga senza necessità di indicazione delle causali fino al 30 agosto 2020, relativamente ai contratti in essere al 23 febbraio 2020. Nella nuova versione non si parla più di stop & go e di somministrazione di contratti a tempo determinato.

Nello specifico l’art. 93 prevede:

“In deroga all'articolo 21 del  decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'  possibile  rinnovare  o

prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato  a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche  in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

30 agosto…data ultima per stipulare proroga o rinnovo o durata massima della proroga o del rinnovo?

A tal riguardo, il Ministero del Lavoro, nelle slide esplicative precisa che “La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020”

Cosa non cambia con il Decreto Rilancio

- Durata massima del contratto a tempo determinato:  24 MESI;

- Numero di proroghe massime: 4 nell’arco dei 24 mesi;

- Percentuale massima: il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, qualora la contrattazione non abbia disciplinato diversamente;

- Contribuzione: oltre alla contribuzione ordinaria, il datore di lavoro deve corrispondere una contribuzione maggiorata dell’1,4% e la contribuzione addizionale dello 0,50% per ogni rinnovo;

- Stop & go: 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi; 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi (la contrattazione collettiva può disporre diversamente).

 

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