Tra i vantaggi previsti dal Decreto rilancio, i contribuenti interessati hanno la possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione e l’invio di una specifica istanza all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020.
Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il D.L. “Rilancio” ha stabilito i seguenti specifici requisiti:
- conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro;
- e almeno uno dei seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- domicilio fiscale o sede operativa situati sul territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
Dunque, i soggetti che non possono beneficiare della misura, come anche indicato nella guida dell’Agenzia delle entrate relativa al contributo a fondo perduto, sono i seguenti:
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite IVA aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
- enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- intermediari finanziari e società ...