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Accettazione per fatti concludenti della nomina quale amministratore: per il Tribunale di Roma è ancora possibile

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Condominio

Accettazione per fatti concludenti della nomina quale amministratore: per il Tribunale di Roma è ancora possibile

venerdì, 03 luglio 2020

La sentenza n. 6143 del 15.04.2020 della quinta sezione del Tribunale di Roma palesa come sia ancora aperto il dibattito sull’effettiva necessità di un’accettazione formale della nomina assembleare da parte dell’amministratore alla luce del novellato art. 1129 c.c.

La decisione del Tribunale di Roma

La sentenza del Tribunale capitolino n. 6143 del 15.04.2020 in indagine, dopo aver deciso in ordine alla legittimità del bilancio impugnato, rigettava, per quanto d’interesse, anche la domanda di “nullità della nomina” dell’amm.re, avanzata a fronte di una delibera di rinnovo dell’incarico in difetto di una formale accettazione dell’amm.re e senza determinazione ed approvazione espressa del relativo compenso. 

Riferisce testualmente il provvedimento: “nessun profilo di nullità inficia la conferma di Tizio quale amministratore del Condominio essendo stata la proposta di rinnovo oggetto dell’ordine del giorno ed essendo intervenuta l’approvazione (o accettazione) assembleare. L’accettazione di Tizio è comunque intervenuta per fatti concludenti mentre l’indicazione del compenso si ricava dal fatto che l’importo è stato indicato da Tizio (confermato) in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2017 (valevole in epoca successiva alla conferma) approvato dall’assemblea, che ha quindi approvato contestualmente anche il compenso ivi indicato”.

L’accettazione della nomina prima della riforma della disciplina del condominio   

Prima della Legge n. 220/2012 di riforma della disciplina condominiale molto dibattuto era il tema dell’efficacia della nomina ad amministratore del condominio da parte dell’assemblea, ovvero se il designato acquisisse la rappresentanza del condominio per il solo fatto della nomina o se gli effetti della nomina si producessero a seguito dell’accettazione da parte dell’amministratore. Il contrasto investiva la natura ontologica del rapporto tra condominio e amministratore, che, se inquadrato nell’ambito di un ufficio privato avente la sua regolamentazione nell’"investitura dell’assemblea" (Cass. 13/06/2013 n. 14930) comportava pieni poteri in capo al designato anche prima ed in difetto di un’eventuale accettazione, se di contro qualificato come contratto (più o meno assimilabile al mandato) si perfezionava secondo lo schema delineato dall’art. 1326 c.c. implicante necessariamente l’accettazione della proposta assembleare. 

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