Emersione del rapporto irregolare: ipotesi
L’art. 103 del d.l. 34/2020 favorisce l’emersione di rapporti di lavoro irregolare in essere con cittadini stranieri ed italiani, nonché di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019 non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno. In particolare, sono previste due forme di regolarizzazione:
1) i datori di lavoro (italiani, comunitari o extra Ue) possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri; quest’ultimi devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o devono aver soggiornato in Italia prima di questa data in forza di dichiarazione di presenza e, in ogni caso, non devono aver lasciato il territorio nazionale prima dell’8 marzo;
2) i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo per l’Italia, della durata di sei mesi.
Tali regolarizzazione si applicano ai seguenti settori:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap ...