Il fatto all’attenzione dell’ordinanza della sesta sez. civile, n. 7043/2020
Un condomino impugnava la delibera assembleare adottata da un Condominio di Pescara, con la quale veniva negata l’autorizzazione ad ampliare la porta di ingresso di un garage di proprietà del primo.
Al giudizio partecipava, in qualità di interveniente adesivo alle ragioni del condominio, un altro condomino.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda, con condanna dell’attore al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Condominio, ma compensandole in relazione alla parte interveniente.
Veniva promosso il giudizio di secondo grado, in via principale dall’attore ed in via incidentale dal condomino, intervenuto nel processo.
La Corte di appello, tuttavia, prendeva atto che – con delibera assembleare intervenuta in corso di causa – il condominio autorizzava l’attore all’ampliamento della propria porta del garage, pertanto costui rinunciava all’impugnativa, sopportando inoltre le spese processuali nei confronti del Condominio.
Pertanto, seguiva la dichiarazione giudiziale di cessazione della materia del contendere, in relazione a tutte le parti per quanto riguardava il merito della controversia e, per quanto atteneva alle spese di lite, tra l’attore e il condominio.
Con riferimento alle spese di lite non altrimenti regolamentate, la Corte di appello dichiarava la soccombenza virtuale del condomino interveniente, condannandolo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il condomino dichiarato soccombente virtuale proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 105, co. 2, c.p.c. che prevede il c.d. intervento adesivo dipendente (cfr. successivo paragrafo); si riteneva, dunque, che il proprio intervento in giudizio andava considerato parallelo alla posizione processuale del condominio, in quanto teso a rafforzarne le argomentazioni.
Tale rilievo dovrebbe implicare una identica regolamentazione delle spese di giudizio nei ...