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Procedura per la regolarizzazione del lavoro ed art. 103 del d.l. 34/2020

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Rapporto di lavoro

Procedura per la regolarizzazione del lavoro ed art. 103 del d.l. 34/2020

martedì, 09 giugno 2020

Il comma 1 dell’art. 103 del d.l. 34/2020 stabilisce che i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri.

Regolarizzazione del lavoro: ipotesi e settori interessati 

L’art. 103, comma 1, del d.l. 34/2020 stabilisce che i datori di lavoro possono presentare istanza per: 

  • concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale; 

  • dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. 

La regolarizzazione riguarda i seguenti settori di attività: 

  1. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; 

  2. assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

  3. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Pertanto, le specifiche attività che rientrano nei predetti settori, identificati con un codice Ateco, sono elencate nell’allegato 1 del d.m. 27 maggio 2020.

In relazione alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare, l’Inps, con circ. n. 68 del 2020, precisa che sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.

Non rientrano, invece, in tali ipotesi:

  • gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private;

  • i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative.

L’Inps, sempre con circ. n. 68 del 2020, puntualizza che la regolarizzazione del lavoro non trova applicazione in relazione ai rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (artt. 2240 e ss., c.c.).

Da tale analisi, si evince che la regolarizzazione del lavoro riguarda settori ristretti e non si comprende l’esclusione di settori, come l’edilizia, la ristorazione, il tessile, la logistica, ecc…, fortemente interessati dall’impiego di manodopera in condizioni variamente irregolari.

Datori di lavoro interessati

Ai sensi del comma 1 dell’art. 103 del d.l. 34/2020 viene specificato che possono presentare istanza di regolarizzazione del lavoro irregolare le seguenti categorie di datori di lavoro: 

  • datori di lavoro italiani; 

  • datori di lavoro cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea; 

  • datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998.

Sono - comma 8 dell’art. 103 del d.l. 34/2020, confermato dalla circ. 30 maggio 2020 del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, del Ministero dell’Interno - esclusi dalla suddetta procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per: 

  1. favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati (art. 12 del d.lgs. 286/1998); 

  2. reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

  3. riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.); 

  4. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. caporalato (art. 603bis c.p.); 

  5. reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo (art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998).

Il datore di lavoro persona fisica, ente o società, per essere ammesso alla procedura di emersione, deve - in applicazione del comma 6 dell’art. 103 del d.l. 34/2020 - attestare il possesso di un determinato reddito. Sul tema, è intervenuto l’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020, il quale stabilisce che bisogna prendere in considerazione il reddito imponibile o il fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui.

Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore: 

  • a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; 

  • a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. 

Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono - mess. Inps n. 2327 del 2020 - concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

Tali requisiti reddituali non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Infine, per la valutazione della capacità economica dei datori di lavoro agricoli - art. 9, comma 4, del d.m. 27 maggio 2020 e circ. Inps 68/2020 - si considerano anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

Lavoratori interessati

I lavoratori interessati alla regolarizzazione, a norma del comma 1 dell’art. 103 del d.l. 34/2020  possono essere lavoratori italiani o stranieri. 

Per quanto concerne gli stranieri, devono essere presenti sul territorio italiano alla data dell’8 marzo 2020 e, da allora, non devono aver lasciato il territorio nazionale. Sull’espressione “presenti sul territorio italiano”, a mio avviso, sarebbe opportuno che il legislatore in sede di conversione del d.l. 34/2020 specificasse se si debba trattare di straniero soggiornante irregolarmente, di straniero soggiornante regolare con un rapporto di lavoro già in corso contra legem oppure da assumere ex novo. 

Per provare il loro ingresso prima di tale data, il comma 1 dell’art. 103 del d.l. 34/2020 prevede due possibilità: 

  • essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici (impronte digitali e fotografia) prima dell’8 marzo;

  • aver rilasciato prima di tale data la dichiarazione di presenza prescritta per l’ingresso in Italia per brevi periodi (ai sensi della l. 28 maggio 2007, n. 68) o di “attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici”. In proposito, onde evitare incertezze in sede applicativa, si valuti l’opportunità per il legislatore - anche in sede di conversione del d.l. 34/2020 - di chiarire maggiormente tale previsione, considerato che essa costituisce una delle condizioni richieste dalla legge; di conseguenza, ci si chiede se si possa far riferimento ad esempio al timbro di ingresso sul passaporto o a quali ulteriori attestazioni “di data certa”. 

Infine, non possono essere - comma 10 dell’art. 103 del d.l. 34/2020 - ammessi alla procedura i cittadini stranieri: 

  1. nei confronti dei quali sia stato emesso provvedimento di espulsione, per una delle seguenti cause: 

  1. per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1, del d.lgs. 286/1998); 

  2. perché appartenente ad una delle categorie di soggetti cui possono essere applicate le misure di prevenzione antimafia (art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998); 

  3. per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3 d.l. 144/2005, convertito in l. 155/2005);

  4. che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; 

  5. che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di patteggiamento, per gravi reati quali quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

  6. che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi, con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di patteggiamento, per uno dei reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.).

Pagamento del contributo forfettario

I datori di lavoro devono - comma 7 dell’art. 103 del d.l. 34/2020 - inoltrare l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore. Il pagamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, dovuto solo nel caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, potrà essere effettuato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della stipula del contratto di soggiorno, atteso che l’importo e le modalità di versamento verranno stabiliti con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Interno ed il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, non ancora adottato.

Le somme versate non sono - art. 8, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020 e circ. Inps 68/2020 - ripetibili sia nel caso in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine, sia nel caso in cui la domanda non venga successivamente presentata.

Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha istituito il codice tributo “REDT”, denominato “Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”. I datori di lavoro interessati dovranno attenersi, per la compilazione del modello F24, alle istruzioni di seguito riportate: 

  1. nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro; 

  2. nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati: 

  1. nel campo “tipo”, la lettera “R”; 

  2. nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17; 

  3. nel campo “codice”, il codice tributo “REDT”; 

  4. nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”; 

  5. nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro.

In attesa dell’emanazione del suddetto decreto interministeriale, il datore di lavoro - mess. Inps 2327 del 2020 - deve dichiarare nella domanda di emersione di impegnarsi a pagare il contributo di cui sopra entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Presentazione della domanda

La domanda per l’emersione del lavoro irregolare può - comma 5 dell’art. 103 del d.l. 34/2020 - essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020:  

  • all’Inps: vengono inviate le istanze dei datori di lavoro che riguardano i lavoratori italiani o per i cittadini comunitari; 

  • allo Sportello Unico per l’immigrazione: vengono inviate le istanze dei datori di lavoro che riguardano i lavoratori stranieri.

Per quanto concerne la presentazione dell’istanza all’Inps, essa, a pena di inammissibilità, deve - 

art. 6 del d.m. 27 maggio 2020 - contenere:

  • il settore di attività del datore di lavoro; 

  • codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica; 

  • nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario; 

  • attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale; 

  • dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; 

  • la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del d.l. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2 del d.m. 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del d.l. 34/2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

  • l’importo della retribuzione convenuta; 

  • l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro;

  • la dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00, con l'indicazione della relativa data di pagamento;

  • la dichiarazione di aver assolto al pagamento della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell'istanza;

  • la dichiarazione di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, determinato con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.l. 34/2020, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.

Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all’art. 11 del d.m. 27 maggio 2020, l’Inps e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari.

Per quanto riguarda, invece, la presentazione dell’istanza presso lo Sportello Unico, essa, a pena di inammissibilità, deve - art. 5 del d.m. 27 maggio 2020 - contenere:

  • dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;

  • dati identificativi dello straniero con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;

  • dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da: 

  1. rilievi foto dattiloscopici,

  2. dichiarazione di presenza resa, ai sensi della l. 68/2007,

  3. attestazioni costituite da documentazione di data certa provenienti da organismi pubblici;

  • proposta di contratto di soggiorno;

  • attestazione del possesso del requisito reddituale;

  • dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

  • durata del contratto di lavoro;

  • indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario;

  • indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura.

Lo Sportello Unico: 

  1. riceve le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, 

  2. potrà avviare la relativa istruttoria a partire dall’8 giugno 2020, nel rispetto dell’ordine cronologico, 

  3. acquisisce i pareri: 

  1. della Questura, sulla base dell’anagrafica fornita dallo SPI, in ordine all’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché circa la presenza e la data dei rilievi fotodattiloscopici del lavoratore; qualora non risulti il fotosegnalamento, lo Sportello dovrà richiedere allo straniero la dichiarazione di presenza o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici come di seguito specificato; 

  2. dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), alla congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i limiti fissati dal d.m. 27 maggio 2020, nonché alla conclusione delle eventuali pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri. In tale ultimo caso, in presenza di un parere negativo, lo Sportello Unico provvederà ad invitare il datore di lavoro a produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore, non imputabili a se stesso, che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il lavoratore.

Acquisiti i pareri favorevoli e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello Unico convoca le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica ed esauriti positivamente gli accertamenti, il datore di lavoro e il lavoratore provvederanno alla stipula del contratto di soggiorno, sottoscrivendo il modello predisposto dal sistema informatico che verrà stampato e consegnato alle parti. 

 

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