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Firme elettroniche e digitali anche per comprare immobili a distanza. Ecco perché si può fare e come

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Firme elettroniche e digitali anche per comprare immobili a distanza. Ecco perché si può fare e come

venerdì, 12 giugno 2020

Una scrittura privata giuridicamente conforme può essere conclusa in telepresenza o videoconferenza, ma questo può valere anche nell’acquisto o nella vendita di un immobile o di un terreno?
Nonostante si guardi ancora con molta diffidenza alla stipula di una compravendita di beni immobili in modalità informatica e telematica, le norme del nostro ordinamento, ormai da diversi anni, consentono di effettuare validamente un acquisto o una vendita a distanza anche di una casa, di un negozio o di un pezzo di terra, senza doversi recare necessariamente dallo stesso notaio nel medesimo momento, con un notevole risparmio di spese e tempo.

Scritto da: Spedicato Annalisa

Quando si decide di vendere o acquistare un bene immobile, le parti sottoscrivono innanzitutto un preliminare di vendita, anche detto compromesso, ma per passare alla vendita effettiva del bene devono procedere alla sottoscrizione di un atto per il quale, ai sensi dell’art. 1350 c.c. comma 1, è richiesta la forma scritta ad substantiam; atto che generalmente si conclude davanti ad un notaio, il quale, nella sua qualità di pubblico ufficiale, rende effettivo il passaggio di proprietà da una parte contrattuale all’altra.


Il preliminare di vendita di immobile a distanza


Il preliminare di vendita è una scrittura privata che le parti possono concludere validamente anche senza l’intervento del notaio. Si tratta di un atto che mantiene la propria validità giuridica anche quando viene concluso a distanza tra le parti, purchè vengano rispettate alcune regole. In base a quanto stabilito dall’articolo 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), infatti, per concludere validamente una scrittura privata, avente l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c., le parti contrattuali possono utilizzare anche la via telematica a distanza. Ai sensi dell’art. 20 comma 1-bis del CAD, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di ...

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