Il decreto interministeriale 27 maggio 2020 disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo
Il comma 2 dell’art. 103 del dl 34/2020 consente il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, della durata di sei mesi, valido solo nel Territorio Nazionale, ai cittadini stranieri che rientrano nei seguenti parametri:
- permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno;
- aver svolto, antecedentemente al 31/10/2019, attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e della zootecnica, della pesca e acquacoltura e attività connesse; dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della stessa famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;
- risultare presenti alla data dell’8 marzo 2020.
I parametri sopra elencati sono tutti necessari.
Gli stranieri potranno presentare, a partire dal 01/06/2020 e fino al 15/06/2020 la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati, inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato in Euro 30,00.
Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24 disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.
L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti a pena di inammissibilita':
a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;
b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validita', ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato;
c) l'indicazione del codice fiscale;
d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attivita' di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;
e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;
f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura di cui all'art. 8, comma 3;
g) una marca da bollo di euro 16,00.
Lo svolgimento dell'attivita' di lavoro nei settori previsti, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, puo' essere comprovato mediante la presentazione di:
a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego;
b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea:
- contratto di lavoro;
- cedolino di paga;
- estratto conto previdenziale;
- modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;
- certificazione unica;
- stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione;
- fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;
- quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;
- bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps;
- attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;
- comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico;
- prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;
- documento di iscrizione al registro di gente di mare;
- convenzione di arruolamento;
- comunicazione Unimare;
- iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione;
- foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;
- foglio di paga (per il settore della pesca);
- qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attivita' lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.).
All'atto del deposito dell'istanza presso lo Sportello dell'Ufficio postale, lo straniero riceve la lettera di convocazione in Questura per il successivo fotosegnalamento ed un’apposita ricevuta che ad ogni effetto di legge consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e di svolgere attività di lavoro subordinato, esclusivamente nei settori espressamente previsti decreto legge.
La ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo è stata personalizzata con l'inserimento della dicitura "EMERS.2020".
Lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.
Entro il termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero potrà depositare presso gli Uffici Postali dedicati apposita istanza per la conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dei citati settori di attività.