Le indennità Covid-19 e la non cumulabilità
L’art. 86 del d.l. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, stabilisce che non possono essere tra loro cumulabili le c.d. indennità Covid-19, che sono riconosciute:
- ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata Inps e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (600 euro per aprile e - se vi è una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 - 1.000 euro per maggio) (art. 84, comma da 1 a 2 del d.l. 34/2020);
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, comma 3, del d.l. 34/2020);
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (600 euro per aprile) (art. 84, comma 4, del d.l. 34/2020);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 34/2020);
- agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (500 euro per aprile) (art. 84, comma 7, del d.l. 34/2020);
- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo ...