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Divieto di cumulo delle indennità ed art. 86 del d.l. 34/2020

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Lavoro

Divieto di cumulo delle indennità ed art. 86 del d.l. 34/2020

mercoledì, 03 giugno 2020

Le indennità, regolate dagli artt. 78, 84, 85 e 98 del d.l. 34/2020 e dall’art. 44 della l. 27/2020 non sono cumulabili fra loro; mentre, è possibile il cumulo con l’assegno ordinario di invalidità.

Scritto da: Manchia Francesca

Le indennità Covid-19 e la non cumulabilità

L’art. 86 del d.l. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, stabilisce che non possono essere tra loro cumulabili le c.d. indennità Covid-19, che sono riconosciute:

- ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata Inps e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (600 euro per aprile e - se vi è una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 - 1.000 euro per maggio) (art. 84, comma da 1 a 2 del d.l. 34/2020);

- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, comma 3, del d.l. 34/2020);

- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (600 euro per aprile) (art. 84, comma 4, del d.l. 34/2020);

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 34/2020);

- agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (500 euro per aprile) (art. 84, comma 7, del d.l. 34/2020);

- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo ...

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