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La corresponsabilità tra proprietà esclusiva e parti comuni per i danni da infiltrazioni

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Condominio

La corresponsabilità tra proprietà esclusiva e parti comuni per i danni da infiltrazioni

lunedì, 01 giugno 2020

La Corte Suprema di cassazione, con l’ordinanza n. 7044 del 2020, ha ravvisato la sussistenza di un’ipotesi di corresponsabilità condominiale ex art. 2055 c.c. nel caso in cui i danni da infiltrazioni ad un’unità immobiliare siano stati arrecati non solo da una porzione di proprietà esclusiva, ma anche da parti comuni

Scritto da: Martino Giancarlo

L’ordinanza n. 7044/2020 della Corte di cassazione

La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 07044/2020, ha affermato che il condominio è solidalmente responsabile, in qualità di custode, del risarcimento dei danni da infiltrazioni cagionati all’unità commerciale di un condomino, ancorché il pregiudizio non sia stato arrecato esclusivamente da una res in condominio, ma anche da una porzione di proprietà esclusiva.

Nel caso in esame, la società (omissis) s.r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso alla sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma, la quale confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma, che aveva condannato il Condominio all’esecuzione dei lavori di ripristino dell’impianto di smaltimento delle acque e di impermeabilizzazione del campo da tennis comune, nonché al risarcimento dei danni per le infiltrazioni subite dalla proprietà dell’attrice, respingendo tuttavia la pretesa risarcitoria per il mancato godimento dell’immobile, come anche la domanda di manleva avanzata dal Condominio nei confronti della (omissis) s.r.l., impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione.

In particolare, la Corte di Appello di Roma osservava che, pur dovendosi attribuire le infiltrazioni subite dalla proprietà di parte attrice alla responsabilità del medesimo Condominio, ex art. 2051 c.c., dalle risultanze della c.t.u. emergeva che le infiltrazioni oggetto di lite erano derivate “oltre che dalle tubazioni dell’impianto fognario condominiale e dalla superficie del campo da tennis”, anche “dalla mancanza di impermeabilizzazione di due giardini privati, appartenenti a terzi estranei al presente giudizio”, per cui ravvisava l’insussistenza dell’onere risarcitorio a carico del Condominio, osservando che, anche se fossero stati tempestivamente eseguiti i lavori incombenti in capo Condominio, le infiltrazioni e le condizioni di inutilizzabilità della proprietà della (omissis) s.r.l. non sarebbero venute meno, stante “il carattere unitario dell’immobile”.

Avverso detta pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione articolato ...

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