Licenziamento collettivo: nozione, ipotesi e procedura
L’istituto del licenziamento collettivo è disciplinato dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, le cui cause, che giustificano il ricorso a tale istituto, risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività.
L’ipotesi di licenziamento collettivo prevista dall’art. 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia (v.: Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2020, n.5240). La normativa si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione (fra le tante, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2019, n.16997). Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
E’ sempre obbligatoria la verifica della sussistenza di un nesso di causalità tra la trasformazione produttiva effettuata ed il ridimensionamento dei dipendenti, nonché un nesso di congruità tra gli stessi (cioè una piccola trasformazione produttiva non può comportare un rilevante numero di licenziamenti). Spetta al datore di lavoro provare l’effettività e la definitività della diminuzione del fabbisogno di forza-lavoro, attraverso la mancata sostituzione dei lavoratori licenziati o l’assenza di ulteriori assunzioni.
Inoltre, la procedura del licenziamento collettivo è contenuta anche nell’art. 4 della L. 223/1991, che disciplina la procedura avviata dall'impresa che sia stata ammessa alla CIGS, qualora nel corso di attuazione del programma - che l'impresa stessa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure ...