Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 30/10/2019 - R.G.N. 23717/2015.
Nel caso in esame la Corte affronta il tema delle detrazioni fiscali e degli adempimenti previsti dalla legge per ottenerle, nella specifica ipotesi in cui il Condominio si trovi ad effettuare lavori di ristrutturazione.
In particolare, la controversia trae origine dalla citazione che un condomino effettuava nei confronti dell’amministratore del suo Condominio, al quale imputava di non aver effettuato tutti gli adempimenti necessari per fargli ottenere la suddetta detrazione fiscale.
In primo grado, il Tribunale di Avezzano accoglieva parzialmente la domanda dell’attrice, riconoscendo il suo diritto ad esser ristorata della somma non potuta portare in detrazione dalle imposte dovute sul suo reddito personale nella misura del 36% di quanto pagato per i lavori eseguiti sull'edificio condominiale.
Il convenuto impugnava la sentenza e la Corte di Appello dell’Aquila rigettava l'impugnazione rilevando come, nell'ipotesi di lavori eseguiti su stabile in proprietà comune, la certificazione dell'amministratore dell'eseguito versamento del contributo individuale non era documentazione idonea al riconoscimento della detrazione secondo la normativa in materia.
Di conseguenza, l’amministratore, dopo aver perso anche in secondo grado, ricorreva in Cassazione.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione respinge il ricorso in quanto -pur rilevando la nullità della notifica all'intimata del ricorso per cassazione, perché effettuata presso il difensore domiciliatario in primo grado pur se la parte era rimasta contumace in appello- ritiene comunque infondata la domanda e, dunque, inutile instaurare il contraddittorio.
Secondo la Corte, infatti, vale il principio di diritto secondo cui è “il soggetto che affida i lavori all'impresa appaltatrice - ossia il condominio a mezzo del suo amministratore - a dover osservare le disposizioni circa la tracciabilità dei pagamenti del compenso ...