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Uso delle cose comuni e innovazioni: 1102 e 1120 Codice civile

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Uso delle cose comuni e innovazioni: 1102 e 1120 Codice civile

martedì, 19 maggio 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 febbraio 2020, n. 4439 torna ad affermare il principio secondo cui la norma ex art. 1120 c.c. disciplina quelle innovazioni che implichino, per tutti i partecipanti, oneri di spesa. Nel caso contrario, opera il principio generale posto dall’art. 1102 c.c.

La vicenda

La soc. Santandrea R.E. Srl, proprietaria di un intero piano di un edificio in Milano, poneva in essere vaste opere di modifica, sia su beni di sua proprietà esclusiva quanto sulle parti comuni dell’edificio. 

La Sacefin Srl, altra società comunista dello stesso edificio, agiva in giudizio per ottenere il risarcimento danni e il ripristino.

In primo grado, il Tribunale respingeva tutte le domande attoree. 

La Sacefin srl, quindi, proponeva quindi appello avverso la sentenza resa dal Tribunale, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l’appello e condannava la Santandrea Srl a ripristinare il portale di ingresso dello stabile e, rigettando ogni altra domanda, condannava la Santandrea Srl a versare alla Sacefin Srl la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni, ponendo altresì a carico di Sacefin Srl il pagamento di tre quarti delle spese legali compensando il resto tra le parti. 

Le valutazioni del Giudice di Appello

La Corte di Appello rilevava che: ai fini del risarcimento dell’ipotetico danno, nessuna rilevanza possono avere le eventuali irregolarità amministrative poste in essere dalla Santandrea R.E. Srl nella realizzazione delle opere lamentate, posto che il predetto profilo attiene, pacificamente, ai soli rapporti tra la P.A. e il singolo; erano condivisibili le risultanze delle valutazioni tecniche rese dal consulente di ufficio in merito alla diagnostica delle strutture effettuata sulle opere realizzate dalla Santandrea R.E. Srl, non essendosi dato luogo ad alcun cedimento di sorta né a fessurazioni; i muri portanti interni alle porzioni di proprietà esclusiva dovevano essere annoverati tra i beni comuni; la realizzazione di una soletta interna alla porzione di proprietà esclusiva della appellata, avendo determinato la divisione in orizzontale del secondo piano dell’edificio in due piani e la contestuale apertura di ben sei finestre sulla ...

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