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Cassa integrazione ordinaria: punti salienti

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Previdenza

Cassa integrazione ordinaria: punti salienti

martedì, 19 maggio 2020

L’articolo 19 del Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale. Vediamo i punti salienti:

Decorrenza e durata massima

Le domande trasmesse con causale "Covid-19 nazionale" sono valide per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Requisiti

Nell’allegato del Messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020, l’Istituto elenca le tipologie di imprese che possono accedere alla CIGO.

Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 17 marzo 2020.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa e dunque non devono allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016 ma solo l’elenco dei lavoratori.

Consultazione sindacale

L’art. 19, c. 2 del Decreto Legge 18/2020 dispensa le aziende richiedenti dall'osservanza dell'articolo 14 del D.lgs. n. 148/2015, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Non è necessario che la consultazione si concluda con un accordo.

Entro quando presentare la domanda

Come stabilito dal messaggio INPS N. 1321/2020:

- per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, il termine di presentazione della domanda decorre dalla predetta data;

- per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data del 23 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda parte dalla data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

- Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Come presentare la domanda

Accedere al sito www.inps.it – cassetto previdenziale aziende – servizi per aziende e consulenti – CIG e Fondi di solidarietà

CIG Ordinaria - Prosegui

Nuova domanda

Indicare una matricola

Premendo il tasto «nuova» si crea una domanda completamente nuova, premendo il tasto «copia da domanda» è possibile selezionare una domanda dalla quale ricopiare le principali informazioni per inizializzare la nuova domanda.

  • QUADRO A: Compilazione dati relativi all’azienda

  • QUADRO B: Compilazione dati relativi all’unità produttiva – Ulteriori informazioni sull'attività interessata dalla sospensione/riduzione

  • QUADRO C: Periodo interessato – totale ore CIG – Causale della riduzione/Sospensione

  • QUDRO E: Dipendenti dello stabilimento/cantiere tempo pieno e part time.

  • QUADRO N: Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali

  • Allegare file csv contenente le seguenti informazioni CodiceFiscale – Domicilio - CapDomicilio –  IndirizzoDomicilio – Email – Telefono – Mansione - Qualifica – InteressatoAssOrd – GiorniFerieAPRiduzioneOrario – OrarioMedioSemestre – PercentualePartTime - MesiSemestrePrecedente

  • INVIO DELLA DOMANDA

  • POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE DIRETTAMENTE IL TICKET ASSOCIANDOLO ALLA RICHIESTA

  • DOPO L’ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA IL SISTEMA RILASCIA UNA RICEVUTA CONTENENTE IL NUMERO DI PROTOCOLLO

  • ATTESA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’INPS

Trattamenti di CIGS già in corso

Le aziende con trattamenti di cigs già in corso hanno la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario qualora esse rientrino anche nella disciplina del trattamento ordinario. Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione del trattamento ordinario possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga.

Modalità di pagamento della prestazione

Anticipazione da parte dell’azienda con conguaglio in uniemens o pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps.

  • Conguaglio delle prestazioni per pagamenti anticipati

In caso di anticipazione delle prestazioni, il datore di lavoro recupera gli importi corrisposti al dipendente conguagliandoli con i contributi dovuti tramite la denuncia UniEmens entro sei mesi dalla fine del periodo di paga relativo alla data di scadenza dell’autorizzazione o entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione se successiva.

Si riepilogano di seguito i codici che l’INPS comunica e che dovranno essere utilizzati per i conguagli:

  • L038  “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015” 

  • L048 “Conguaglio CIGO art. 13 del Decreto-Legge n. 9/2020” 

  • L068 “Conguaglio CIGO art. 19 del Decreto-Legge n. 18/2020” 

  • L049 “Conguaglio CIGO art. 14 del Decreto-Legge n. 9/2020” (per aziende che hanno richiesto la sostituzione della CIGS in CIGO)

  • L069 “Conguaglio CIGO art. 20 del Decreto-Legge n. 18/2020” (per aziende che hanno richiesto la sostituzione della CIGS in CIGO)

 

  • Pagamento diretto 

 

In caso di pagamento diretto delle prestazioni, i datori di lavoro devono trasmettere telematicamente all’INPS i modelli SR41 entro 6 mesi dalla concessione dell’integrazione salariale. Con il Messaggio n. 1997/2020, l’INPS fornisce istruzioni ai fini della compilazione della denuncia UniEmens in caso di pagamento diretto. In particolare, il flusso Uniemens per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza l’indicazione delle settimane e dell’evento figurativo. Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità, con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello SR41.

 

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