Il registro di anagrafe condominiale e il documento di valutazione dei rischi.
Il documento di valutazione del rischio riguarda i dipendenti del condominio, i lavoratori che vi svolgano attività lavorativa, i singoli condòmini e chiunque vi acceda. Le attività compiute dall'amministratore per fronteggiare l'epidemia da COVID, ed il relativo documento di valutazione dei rischi, devono essere annotate nel registro di anagrafe condominiale previsto dall'art. 1130, comma 1, n. 6), c.c. Nel registro, oltre ai dati relativi alle singole unità immobiliari del condomino, deve essere annotato ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio , in tale documento devono essere registrati tutti documenti tecnici, le prove , le verifiche relative agli impianti condominiali. Invero l'amministratore, anche durante la emergenza deve assolvere ai suoi doveri sanciti dall'art. 1130 c.c. riguardo:
- la disciplina delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a tutti i condomini;
- il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.
La sanificazione delle parti comuni condominiali
L’amministratore, quando venga a conoscenza di casi di contagio da coronavirus nel condominio, deve fare eseguire l’attività di sanificazione delle parti comuni. Inoltre, tale intervento può essergli ingiunto, con un’ordinanza contingibile e urgente, dal Sindaco al quale l’amministratore deve rendere conto degli interventi eseguiti. L’impresa incaricata deve rivestire precisi requisiti professionali che l’amministratore ha l’obbligo di verificare attraverso l’acquisizione dei seguenti documenti: l’iscrizione, per l’attività di sanificazione, alla camera di commercio, l’attestazione della informazione e della formazione dei lavoratori (artt. 36, 37, 227 del d.lgs. n. 81/2008), le schede dei prodotti utilizzati, il documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro, secondo gli artt. 221 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008, deve valutare la protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, mediante un apposito documento nel quale sono indicate le proprietà pericolose dei prodotti impiegati, le misure specifiche di protezione e di prevenzione, le disposizioni in caso di incidenti. I predetti documenti non sono soltanto di natura cartacea, ma devono corrispondere alle misure di sicurezza realmente adottate nei confronti dei lavoratori, dei condòmini, dell’amministratore, dei cittadini. Invero l’amministratore per compiere la sanificazione nel condominio deve rivolgersi a professionisti qualificati, i cui requisiti siano verificabili, perché l’attività non sia improvvisata e non metta in pericolo le persone. Infine, deve notarsi che l’amministratore, al termine delle attività compiute, deve documentarle alle autorità sanitarie, al sindaco ed ai condòmini. Le spese della sanificazione rispondono ad un’assoluta urgenza e come tali non necessitano l’autorizzazione preventiva assembleare, salvo l’obbligo di rendiconto da parte dell’amministratore condominiale.
L'informazione e la formazione dei lavoratori.
Gli amministratori devono assicurare l’informazione la formazione dei dipendenti secondo quanto prescritto dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008. In particolare, l’amministratore dovrà informare i dipendenti sui rischi alla sua salute connessi allo svolgimento della sua attività ed ai pericoli derivanti dall’uso dei prodotti utilizzati per la sanificazione degli ambienti e sulle misure da adottare in presenza di coronavirus e sulle autorità da interpellare. Il contenuto della formazione e dell’informazione trova il fondamento nel protocollo condiviso tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 14.3, sottoscritto in conformità al D.P.C.M. del 11.3.2020. L’accordo si applica anche al condominio, luogo di vita e di lavoro, quale norma regolamentare del d.lgs. n. 81/2008, riferibile (art. 3) a tutte le attività lavorative ivi svolte. Il condominio contempla lo svolgimento di attività lavorative per le quali non è facilmente applicabile il lavoro agile, bensì la rarefazione delle presenze nel luogo di lavoro ed il suo svolgimento in sicurezza. Il principio generale è che l'attività lavorativa possa essere svolta in presenza di condizioni che assicurino a tutte le persone adeguati livelli di protezione. Tra le norme sicuramente adottabili sono quelle relative alla informazione di tutti, lavoratori e condòmini, mediante l'affissione nei luoghi di accesso comune dei dépliant informativi contenenti l'indicazione dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria. Molto importante è la necessità dell'indicazione del divieto di ingresso nel condominio e dell'obbligo di indicare se sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti) in presenza delle quali ogni soggetto deve stare al proprio domicilio e deve informare il medico di famiglia e le autorità sanitarie. Il lavoratore del condominio deve comunicare all'amministratore la presenza di tali condizioni di rischio.
Le procedure di sicurezza nel condominio.
Secondo l'accordo durante il periodo emergenziale l'amministratore deve:
- vietare l'accesso al condominio di lavoratori in presenza di tali condizioni;
- fare riferimento al D.L. n. 6 del 23.2.2020 in relazione alla necessità di mantenere un metro di distanza tra le persone ed il divieto di aggregazione tra le stesse;
- informare i lavoratori, in presenza delle predette condizioni di rischio, che saranno temporaneamente isolati e forniti di mascherine e non dovranno recarsi al pronto soccorso, ma dovranno avvisare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- obbligare i lavoratori ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- raccomandare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- fornire ai lavoratori le mascherine ed i guanti di protezione;
- scaglionare gli ingressi nel condomino, in modo da evitare assembramenti;
- informare le persone che lavorano nel condominio sulle procedure di sicurezza da adottare in presenza di sintomi della malattia da coronavirus;
- indicare alle persone che svolgono attività lavorativa nel condominio orario di ingresso di entrata e di uscita in modo da evitare contatti nelle zone comuni;
- dedicare, ove possibile, una porta di entrata ed una uscita dal condominio.
La responsabilità penale dell'amministratore a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19
L’art. 4 del D.L. 25.3.2020 n. 19 riforma completamente il sistema delle sanzioni e dei controlli previsti dal precedente D.L. n. 6/2020, abroga le norme precedenti, e richiama l’art. 260 del R.D. n. 1265/1934, la cui sanzione è aumentata con la punizione da tre a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000; in tale caso il reato permane e non è sostituito dalla sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa per chi esca senza giustificato motivo dalla propria abitazione è il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000, la sanzione è aumentata se commessa con l’uso dei un veicolo. L’esercizio di un’attività non autorizzata comporta anche la sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni.
L’art. 260 del R.D. n. 1256/1934 sanziona penalmente chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva. La pena è aumentata se il fatto è commesso da una persona che esercita la professione sanitaria: la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che il reato ricorre quando l'ordine della pubblica autorità ha un contenuto intrinseco di natura sanitaria.
La sanzione penale dell’art. 260 del R.D. n. 1265/1934 si applica anche alle persone, sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, che violino il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora: il reato è una contravvenzione per la quale il reo risponde sia a titolo di colpa che di dolo.
La violazione da parte dell’amministratore del condominio delle prescrizioni emesse dal Sindaco per prevenire l’epidemia integra la contravvenzione dell’art. 260 del R.D. n. 1234/1934, ma occorre chiedersi se tale condotta sia idonea ad integrare il reato più grave di epidemia colposa, previsto dagli artt. 438, 452 c.p. Vale a dire che è lecito chiedersi se la condotta omissiva, che viola la norma cautelare di sicurezza, comporti anche un comportamento colposo commissivo richiesto dalla norma più grave. La risposta è negativa sulla base della giurisprudenza (C.Cass. n. 9133/2018) la quale afferma che il termine epidemia significa una malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città. In medicina per epidemia si intende una malattia infettiva o contagiosa che sia suscettibile, per la propagazione dei suoi morbi patogeni, di una rapida manifestazione, in uno stesso contesto e in uno specifico territorio, nei confronti di un numero indeterminato di persone. Quindi la situazione desta un notevole allarme sociale ed un pericolo per un numero indeterminato di persone. L’art. 438 c.p. descrive la condotta penalmente rilevante nella diffusione di germi patogeni e la dottrina e la giurisprudenza prevalenti commentano tale norma affermando che richieda un illecito casualmente orientato. Pertanto, l’evento incriminato si realizza con la condotta dell’agente che propaghi volontariamente e colpevolmente i germi in suo possesso. Il delitto è integrato da un evento di danno, consistente dalla concreta manifestazione della malattia ricollegabile a quei germi patogeni. Quindi il reato è integrato da una condotta commissiva a forma vincolata che è incompatibile con il disposto dell’art. 40, comma secondo, c.p., che è riferibile solo alle fattispecie a forma libera, vale a dire a quelle la cui realizzazione prescinde dalle necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali. In definitiva, applicando il predetto arresto giurisprudenziale, la condotta dell’amministratore condominiale che violi l’art. 260 del R.D. n. 1265/1934 e, ovviamente, non propaghi i germi patogeni del Covid-19, comporterà la responsabilità per la predetta contravvenzione e non per il delitto degli artt. 438 e 452 c.p.